Rappresenta reato di atti osceni in luogo pubblico abbandonarsi a un rapporto sessuale, anche se parzialmente vestito, in una delle parti comuni dell’edificio come la rampa di scale? Stesso discorso vale per l’ascensore?
Sono numerose le coppie che si riparano nell’androne o nelle scale di un palazzo, o in un ascensore per un po’ di “intimità”. Ma cosa è meno grave? Da un punto di vista legale, esistono delle differenze, messe nero su bianco da una Sentenza della Cassazione, la n. 46636/11.
Al riguardo si evidenzia che la scalinata condominiale – essendo adibita al passaggio sia dei condomini che dei terzi diretti verso i singoli appartamenti – costituisce luogo aperto al pubblico. La condotta, concretizzatasi nello spogliare (anche se solo parzialmente) la giovane donna al fine di compiere atti sessuali sulla stessa, costituisce di per sè ed oggettivamente condotta contraria al comune sentimento del pudore, come percepito attualmente dalla comunità sociale, con conseguente sussistenza dell’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 527 c.p.
Invece, per chi consuma un rapporto sessuale nell’ascensore la situazione è differente: proprio il fatto che i battenti si chiudono e non consentono ai passanti di vedere cosa avviene all’interno della cabina tutelando la coppia e i condomini che teoricamente non possono cogliere in flagranza la coppia finché le porte non si riaprono. Questo anche in virtù del fatto che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato: la giurisprudenza ritiene che l’offesa al pudore sia strettamente connessa con il requisito della pubblicità degli atti osceni, che deve intendersi dunque come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone.
Inoltre, da un punto di vista giuridico non c’è alcuna differenza tra androne, scale, sottoscala e garage, trattandosi pur sempre di «parti comuni» dello stabile ove, quindi chiunque può sopraggiungere in qualsiasi momento.
In allegato il testo della Sentenza.