Il TAR Milano, con la Sentenza del 09.01.2019 n. 40, si è pronunciato su un caso di rallentamento piattaforma durante una gara telematica. Ecco il parere espresso dal tribunale.
Per introdurre il tema ricordiamo che da Ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo delle Gare Telematiche per la PA. L’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione sarà esclusivo. Anche per tale motivo, la procedura di gara d’appalto telematica riveste una rilevanza particolarmente importante.
Il TAR di Milano, con una recente Sentenza, ha fornito interessanti chiarimenti sui dolenti casi di rallentamento della piattaforma durante la gara telematica: questo disguido non può, infatti, procurare un danno al conccorrente.
Il caso
Un Ente ha bandito una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi insistenti sul territorio comunale, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara.
Tuttavia, nel ricorso presentato dalla ricorrente è documentato in atti un rallentamento della piattaforma telematica su cui dovevano essere caricate le offerte in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Inoltre, la ricorrente deduce il vizio di
- Violazione e mancata applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 6.3 del disciplinare di gara;
- eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza, errata valutazione dei documenti di gara e conseguente illogicità della motivazione;
- disparità di trattamento;
- violazione della par condicio e del principio della responsabilità;
- violazione dei principi che regolano l’evidenza pubblica.
Rallentamento Piattaforma durante Gara Telematica: la decisione
La circostanza del rallentamento è idonea a giustificare la decisione della stazione appaltante di riaprire il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Questo in applicazione del disposto dell’articolo 79, comma 5 bis, D.Lgs. n. 50/2016.
In conclusione, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, tale da aver realmente interferito sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla disciplina di gara, la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più adeguate alla fattispecie, a ripristinare tale intervallo, compromesso dal malfunzionamento, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta.
In allegato il testo completo della Sentenza.