Nessun dubbio sull’esattezza della conclusione cui perviene la decisione 5376/2015 della Cassazione sull’ammissibilità del ricorso o dell’appello in ipotesi di deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente uno dei due cennati atti processuali e non invece del deposito dell’avviso di spedizione, come richiesto dall’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, di revisione organica del contenzioso tributario.
Infatti, il primo comma del suddetto articolo dispone, al primo periodo, che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del cpc ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
A sua volta, il secondo comma prevede che l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente, mentre l’articolo 53 dello stesso decreto legislativo statuisce, al secondo comma, che il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’articolo 22, commi 1, 2 e 3.
La sentenza della Ctr, constatato che l’ufficio finanziario non aveva depositato prova della ricezione da parte del contribuente dell’atto d’appello spedito a mezzo del servizio postale, aveva dichiarato inammissibile l’appello, “esigendo la diversa prova della ricevuta della spedizione per raccomandata”, in quanto detto ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate aveva depositato presso la segreteria il solo avviso di ricezione di detta raccomandata postale.
La sentenza del Supremo collegio in rassegna – pur rilevando che l’articolo 22 impone il deposito dell’avviso di spedizione – oppone l’equipollenza tra i suddetti atti postali, in quanto anche l’avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, “per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente”.
A tal fine, i giudici di legittimità ricordano che tale principio è stato già affermato nella precedente sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4615 (conformi le successive pronunce 22 gennaio 2010, nn.1174 e 1175; 5 marzo 2010, n. 5370; 30 novembre 2011, nn. 25509, 25510 e 25511; 18 marzo 2015, n. 5376, ma in riferimento alla sola questione dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello pur in assenza di dichiarazione di conformità tra gli atti spediti e quelli depositati, constatata l’effettiva difformità tra i due atti).