Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa?
In alcuni casi, come in una recente sentenza del TAR Lombardia (TAR Milano, 30.12.2015 n. 2868) a fronte di una notevole superiorità della sua offerta, essendo la stessa leader del settore perché detentrice del brevetto del ciclo alternato, la commissione avrebbe accordato la sua preferenza all’offerta della controinteressata, i cui progetti sono di minori dimensioni, perché progettati per una popolazione molto inferiore e, dunque, di minore complessità tecnica, anche in relazione alle fasi di progettazione. Il tutto senza motivare minimamente la preferenza accordata.
Ed invero, dall’esame dei verbali contenenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti, non è dato evincere in alcun modo la motivazione delle preferenze accordate dalla commissione giudicatrice mediante il criterio del confronto a coppie. In particolare, in assenza di criteri specifici di valutazione, la commissione ha attribuito alla controinteressata 80 punti su 80 per la valutazione dell’offerta tecnica (40 punti per il criterio n. 2 dell’adeguatezza dell’offerta e altri 40 per il criterio n. 3 delle caratteristiche metodologiche dell’offerta) e 66,264 punti alla ricorrente (28,571 per il criterio n. 2 dell’adeguatezza dell’offerta e altri 37,692 per il criterio n. 3 delle caratteristiche metodologiche dell’offerta).
Le previsioni in questione – come interpretate da consolidata giurisprudenza – delineano ampi margini di discrezionalità tecnica per l’Amministrazione, in rapporto sia alla scelta fra il criterio anzidetto e quello del prezzo più basso, come sostiene il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 23.10.2015 n. 4883. Come ribadito dall’art. 64 Cod. proc. amm., infatti, detta provata rappresentazione era a carico dell’appellante, che ha invece fornito sotto alcuni profili un proprio diversoapprezzamento di merito, come per la contestazione del maggior punteggio assegnato alla controinteressata, per avere offerto l’operatività di una Commissione di Garanzia dell’Assicurato, o per altre differenze di punteggio ritenute ingiustificate, mentre in altri casi non è smentita l’inesatta lettura dell’offerta della medesima controinteressata.
Qualora lo scarto in graduatoria, ad esempio, tra l’appellante e il r.t.i. aggiudicatario superiore ai 30 punti (86,06 contro 55,80), e “pesando” i due parametri censurati rispetto ai quali potrebbe in astratto ipotizzarsi, in ragione della loro genericità, l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio, complessivamente (5+3 =) 8 punti, è evidente che un qualsiasi diverso punteggio per detti parametri non avrebbe comunque potuto sovvertire l’esito della gara a vantaggio dell’appellante.
Serve infine ricordare che secondo il TAR Emilia Romagna, sez. I, con la sentenza del 14 gennaio 2009, n. 15, In ordine alla vera e propria (difetto motivazionale oppure o no della valutazione operata dai Commissari), il Collegio osserva che essa va necessariamente rapportata allo specifico metodo di giudizio (confronto a coppie), previsto dalla e utilizzato dalla Commissione.
A proposito di detto metodo, la giurisprudenza è pervenuta a veri e propri punti fermi, da ultimo riassunti da T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 30 giugno 2008, n. 6460 (ed in parte da T.A.R. Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3358), nei termini che seguono:
– i criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche nel caso in cui si utilizzi il citato metodo di valutazione, al fine di salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2003 n. 2379; 28 maggio 2004 n. 3471; 30 giugno 2005 n. 4423; 31 agosto 2007 n. 4543; Sezione VI, 9 settembre 2005 n. 4685);
– ne consegue che, laddove il bando non disponga adeguatamente al riguardo, la commissione aggiudicatrice può attribuire i punteggi numerici solo dopo aver fissato e reso noti i criteri di giudizio;
– viceversa, il punteggio può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi in cui la di gara abbia espressamente definito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione.
Quindi, senza neppure un simile supporto e principio probatorio, il Collegio non può minimamente entrare nel merito (il sindacato di merito del G.A. sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie è stato espressamente escluso alla lett. “ii” del medesimo capo 2.2. che precede) della questione se una offerta sia migliore dell’altra.
Il punteggio numerico, pertanto, può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo.