In una recente Sentenza del TAR della Calabria si forniscono chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi negli appalti, rispetto alla vantaggiosità dell’offerta in esame, nei casi di criteri definiti con formule.
Nel caso in esame la Società ricorrente ha contestato l’aggiudicazione e la formula adoperata per calcolare il punteggio attribuito a uno specifico criterio di valutazione.
Scopriamo quale sono state le conclusioni dei giudici amministrativi nel merito.
Punteggi negli Appalti: criteri definiti con formule
Secondo la giurisprudenza in vigore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498) la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico.
Laddove i criteri siano definiti con formule (fenomeno invero più frequente nella valutazione dell’offerta economica) esse debbono essere tali da assicurare un’attribuzione proporzionale del punteggio rispetto alla vantaggiosità di quell’aspetto dell’offerta presa in considerazione.
Nel caso in esame la formula prescelta si rivela illogica in quanto essa è idonea a determinare, come è avvenuto nel caso di specie, un vantaggio nell’attribuzione del punteggio del tutto sproporzionato rispetto alla differenza di qualità tra le offerte.
In conclusione non sussiste la logicità e razionalità per un criterio di valutazione dell’offerta tecnica che, come già sottolineato, assegna un punteggio assai rilevante a fronte di un minimo vantaggio per l’amministrazione.
Il testo completo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice