pubblicazione-online-nomi-invalidi-e-indigentiIl Garante della Privacy si è pronunciato su una fattispecie piuttosto delicata in questo momento. Vale a dire la pubblicazione online dei nomi di invalidi e indigenti su un sito web di un Comune, situazione che riguarda da vicino le regole relative alla privacy e la tutela dei dati personali.


Secondo il provvedimento n. 8576011 del Garante della Privacy, sul sito web istituzionale del Comune di Messina è possibile visualizzare e scaricare liberamente la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Politiche sociali avente a oggetto “Approvazione graduatoria provvisoria per esenzione/riduzione pagamento della Tari», alla quale sono allegati due elenchi di soggetti aventi diritto a esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti (Tari).”

 

Nelle graduatorie sarebbero riportati in chiaro dati e informazioni personali di 3447 persone, ordinati in base alla situazione e economica.

 

Secondo regole già dettate in precedenza dal Garante (Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014) si evidenzia che è «sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo “stato di salute” (art. 22, comma 8, del Codice) […]» e che, in particolare, «è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

 

Rilevata l’illiceità del trattamento dei dati effettuato dal Comune di Messina nei termini indicati in premessa, il Garante:

 

1) vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al Comune di Messina l’ulteriore diffusione – sia attraverso la pubblicazione nell’area denominata «Amministrazione trasparente» che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali contenuti negli allegati – intitolati «…» ed « …» – alla citata Determinazione del Dirigente del Dipartimento Politiche sociali;

 

2) prescrive per il futuro al Comune di Messina di adottare gli opportuni accorgimenti nella pubblicazione di atti e documenti online al fine di rispettare il divieto di diffondere dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale (artt. 19, comma 3, 22, comma 8, del Codice; art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida, cit., parte prima, par. 2, par. 9.e.; parte seconda, par. 1);

 

3) richiede al Comune di Messina, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 del presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

 

In allegato il testo completo del provvedimento.