Secondo il Tar del Lazio, le prove di concorso in modalità informatica non sono obbligatorie: ecco cos’è successo.
Negli ultimi anni, in sempre più concorsi pubblici si sono svolte le prove scritte mediante tablet o altri supporti digitali.
Il Tar del Lazio è intervenuto sulla questione, indicando la non obbligatorietà della modalità informatica per le prove concorsuali.
Ecco nel dettaglio.
Prove concorso in modalità informatica: la decisione del Tar del Lazio
Come sancito dal Tar del Lazio, Sezione Seconda Bis, nella sentenza del 13 febbraio 2024, n°2948:
“A mente dell’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto”.
Il giudice è intervenuto sul tema del modus operandi dei concorsi pubblici.
Dalla decisione del Tar, ne viene che l’utilizzo della forma tradizionale di redazione degli elaborati, ovvero quella cartacea, non è illegittima. Le pubbliche amministrazioni, però, dovranno motivare la preferenza della prova in tale modalità, dimostrandone la coerenza, col fine di assicurare che quella analogica sia la modalità migliore e più efficiente per la selezione.
Inoltre, nel caso in cui si scelga il supporto cartaceo, la redazione degli elaborati dovrà essere disciplinata dall’Ente, non potendo più contare sulle garanzie formali indicate nell’art.13 comma 2 del DPR 487/1984.
Nell’articolo si dice infatti che
“Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet”.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Un mio spunto
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