Arriva la ratifica del Consiglio dei Ministri sul protocollo tra Italia e Albania dedicato alla gestione dei migranti: ecco cosa prevede e quali sono i punti principali dell’accordo internazionale.
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge finalizzato alla ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.
Il Protocollo, firmato a Roma lo scorso 6 novembre 2023, si occupa in dettaglio della gestione congiunta delle questioni legate all’immigrazione tra i due paesi.
Ecco cosa prevede il protocollo sui migranti tra Italia e Albania
Il nuovo testo da poco approvato autorizza la ratifica del Protocollo, ne ordina l’esecuzione e introduce disposizioni di coordinamento, organizzazione, personale, spese, giurisdizione e individuazione della legge applicabile, sia in termini penali sostanziali che processuali.
Ecco qui di seguito delineati i principali punti di questo accordo.
Disciplina dell’immigrazione e procedure relative
Una delle principali innovazioni riguarda l’introduzione di una clausola di equiparazione delle aree contemplate dal Protocollo a zone di frontiera o transito stabilite da leggi nazionali. Tali aree sono assimilate agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio, consentendo l’espletamento di procedure accelerate in frontiera. Si sancisce l’applicazione della disciplina italiana ed europea in materia di immigrazione alle aree albanesi, con il Tribunale di Roma che ne detiene la competenza.
Solo in circostanze eccezionali è permesso il trasferimento di migranti dalle strutture albanesi a strutture corrispondenti in territorio italiano, mantenendo il titolo di trattenimento e continuando la procedura senza riavviare ex novo.
Diritti del migrante
Il Protocollo assicura il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina generale italiana ed europea per i migranti presenti nelle strutture. Per garantire la rapida instaurazione del rapporto difensivo, sono stabilite modalità per il rilascio a distanza di una procura speciale al difensore. La responsabilità di garantire il tempestivo esercizio del diritto di difesa è affidata al responsabile della struttura in territorio albanese.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale opera nelle aree del Protocollo situate in territorio albanese.
Realizzazione delle strutture
Il testo disciplina la realizzazione e gestione delle strutture in territorio albanese, introducendo una clausola di deroga in materia di contratti pubblici rispetto alle disposizioni di legge, esclusivamente di natura penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.
Organizzazione e personale
Sono identificate le competenze del Prefetto, del Questore e della Commissione territoriale di Roma per i provvedimenti nei confronti dei migranti. Si prevede la costituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo presso la Questura di Roma e, nelle strutture albanesi, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un apposito ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.
Sicurezza dei centri e giurisdizione penale
In caso di commissione di un reato all’interno delle strutture del Protocollo, il migrante è punito secondo la legge italiana, previa richiesta del Ministro della Giustizia. Questa richiesta non è necessaria per i delitti punibili con almeno 3 anni di reclusione. La giurisdizione penale è esercitata direttamente nelle aree del Protocollo senza ricorrere a rogatorie.
L’articolo introduce anche disposizioni processuali, tra cui l’applicazione delle norme del Codice di procedura penale, notifiche eseguite da operatori del nucleo di polizia giudiziaria, udienze di convalida svolte a distanza, e trasferimento in strutture nelle aree del Protocollo in caso di custodia in carcere. Durante il trattenimento strumentale per l’espletamento della procedura accelerata in frontiera, il procedimento penale è sospeso, con possibilità di compiere atti urgenti. Il giudice può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando è provato il rimpatrio dell’autore, salvo per specifiche eccezioni.
Il testo completo del protocollo
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it