prorogati-sgravi-contributivi-giovani-under-35Lavoro, Prorogati gli sgravi contributivi per i giovani under 35. Lo prevede un passaggio del Decreto Dignità: ecco tempistiche e scadenze.


Lo prevede un passaggio del decreto legge dignità all’esame del Parlamento. Gli sgravi contributivi per l’assunzione degli under 35 saranno prorogati sino al 2020. Ma servirà un decreto ministeriale per la regolazione della misura.

 

Ok alla proroga degli sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35. Il testo della legge di conversione del decreto legge dignità (Dl 87/2018) consegnata dalle Commissioni competenti all’esame dell’Aula della Camera rinnova la riduzione del cuneo per i datori di lavoro che provvedono all’assunzione di giovani a tempo indeterminato.

 

Nello specifico l’articolo 1-bis, dispone una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019- 2020, di giovani aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La misura, in sostanza, è la fotocopia della previsione introdotta da quest’anno con l’ultima legge di bilancio (articolo 1, co. 100-108 della legge 205/2017) che tuttavia dal prossimo anno avrebbe trovato applicazione solo nei confronti dei giovani under 30 restringendo, quindi, il perimetro delle platee beneficiarie.

 

Le modalità applicative

 

La riduzione resta applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di stabilizzazione del rapporto di lavoro. La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’esonero contributivo spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

 

I dettagli in un decreto interministeriale

 

A differenza di quanto previsto con lo sgravio contributivo attualmente vigente, le modalità di fruizione della riduzione saranno demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge dignità. E’ lecito ipotizzare, similmente alla versione dell’esonero contributivo attualmente vigente, che il beneficio non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori domestici e quelli di apprendistato (salvo il caso della trasformazione dell’apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, in presenza degli altri requisiti compresa età del giovane, per un periodo di 12 mesi). E che potrà essere rafforzato in misura pari al 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola – lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato. Per questi punti occorrerà attendere il decreto attuativo.

 

A differenza, inoltre, di quanto previsto dalla legge 205/2017 l’emendamento approvato non prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei destinatari delle assunzioni agevolate. Anche questa si tratta una di questione che probabilmente sarà fissata nel decreto attuativo ma che se non smentita potrebbe rischiare di determinare una lesione nella misura del trattamento pensionistico per i giovani assunti.