proroga-tecnica-contratto-appaltoProroga tecnica Contratto Appalto: il Consiglio di Stato, sezione V, con la Sentenza del 29 maggio 2019, n.3588, si pronuncia sui casi di illegittimità di questa procedura.


La vicenda riguarda il caso di un operatore economico che ha impugnato la proroga della fornitura di energia elettrica e di servizi connessi disposta in suo favore dalla Stazione appaltante.

Nel caso erano pattuiti gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità a causa del sopraggiunto aumento del prezzo dell’energia rispetto a quello da esso offerto in sede di gara.

Un sovrapprezzo tale da rendere non più conveniente la prosecuzione della commessa. La Società lamentava anche la responsabilità della Amministrazione che aveva a suo dire colpevolmente ritardato l’indizione della nuova procedura di affidamento così traendone anche un indebito vantaggio sotto il profilo economico.

Proroga tecnica Contratto Appalto: quando è illegittima?

Nel merito della questione, il fornitore di energia sostiene che la sentenza è erronea: la proroga tecnica, resasi necessaria per il ritardo nell’indizione della nuova gara ed adottata nonostante il suo rifiuto e sebbene fossero disponibili altre alternative (convenzione Consip EE15 per la fornitura di elettricità e regime di maggior tutela o di salvaguardia), le avrebbe procurato danni enormi, a causa dell’aumento del prezzo dell’energia rispetto a quanto corrisposto dalla Provincia autonoma in conformità all’aggiudicazione dell’appalto precedente.

La Provincia autonoma, nel ritardare l’indizione della gara per il nuovo affidamento, avrebbe fatto una valutazione di mera convenienza economica, ricorrendo alla proroga tecnica contro i principi e le norme europee e nazionali in materia richiamate più volte dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia UE.

Dalla documentazione in atti non risultano, però, ragioni oggettive, prevalenti sulla volontà dell’amministrazione, giustificanti la mancata tempestiva indizione della gara ad evitare la proroga; al contrario, il ritardo appare dipeso dai dubbi della Provincia autonoma sul metodo da utilizzare per definire il prezzo da porre a base della gara da indire e sulla durata del nuovo contratto. Tali ritardi hanno fatto sì che la gara fosse indetta solo il 23 agosto 2018 e che il bando fosse pubblicato solo il 29 agosto successivo, rendendo così necessaria la proroga.

Inoltre, la situazione di mercato relativa al prezzo dell’energia elettrica, che era significativamente cresciuto rispetto all’anno precedente, non era tale da giustificare tanto ritardo nell’indizione della gara, con l’effetto di posticiparla rispetto alla decisione di prorogare la convenzione.

Da quanto detto discende l’illegittimità della disposta proroga, in quanto dovuta non a oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della gara, ma a un’indizione tardiva che appare in realtà soggettivamente addebitabile all’amministrazione.

L’appello và dunque accolto.

A questo link il testo completo della Sentenza.