Come risaputo, l’articolo 5, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.
Per la proroga, subordinata alla presenza delle condizioni indicate nella circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Proroga NASPI e DIS-COLL 2020: la Circolare dell’INPS
La circolare prende anche in esame l’accesso alla NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. In questo caso i lavoratori sono tenuti ad allegare alla domanda l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione.
La circolare, infine, fornisce istruzioni contabili e fiscali relative alla percezione delle indennità NASpI e DIS-COLL che, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
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Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
A questo link il testo completo della Nuova Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it