Secondo quanto indicato dall’Anac la proroga contrattuale della concessione per l’affidamento di immobili comunali da utilizzare come impianti sportivi non è consentita dalla legge.
Nell’atto emanato dall’all’Autorità nazionale Anticorruzione emergono rilievi formulati a un grosso Comune del Milanese, area metropolitana, sollevando anche l’uso distorto da parte dell’amministrazione comunale dello strumento della transazione.
Ora il Comune ha tempo 45 giorni per comunicare come intende far fronte alla situazione, e quali decisioni intende assumere ai fini dell’avvio di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore della struttura sportiva a partire dal 1° settembre 2023.
La proroga per gli affidamenti di impianti sportivi è illegittima
L’istruttoria è partita da un esposto che faceva presente come il Comune aveva concesso in gestione per trent’anni ad una società un grosso centro sportivo, e continuava tale pratica tramite affidamento diretto, in proroga, senza ricorso a procedure di evidenza pubblica e in assenza per settimane di un titolo legittimante in capo alla società sportiva.
La concessione trentennale era infatti scaduta il 23 marzo 2022, e fino alla nuova delibera a maggio 2022, la società sportiva aveva continuato a gestire gli spazi comunali senza titolo.
Il centro sportivo, in concessione trentennale, riguardava prevalentemente attività tennistica e calcetto, con annessi servizi di ristoro.
Dai controlli effettuati è emerso che, effettivamente, l’operato della stazione appaltante risultava “non conforme alla normativa di settore”, e che la proroga della concessione era “non legittima”.
Secondo quanto indicato dal documento “la transazione nei contratti pubblici non può rappresentare uno strumento per eludere le norme inderogabili contenute nel codice dei contratti pubblici […] da una transazione non può mai derivare un affidamento senza gara dello stesso servizio, lavoro o fornitura, così come un prolungamento della durata originaria”.
Pertanto si rileva un “uso distorto” dello strumento della concessione e una violazione del principio di rotazione negli affidamenti e degli inviti.
Infine, Anac ha rimarcato la “mancata indicazione del valore stimato della concessione, determinante per identificare la procedura di affidamento”.
Il testo completo dell’Atto
Potete consultare qui il documento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it