Proprietà intellettuale del patrimonio culturale: ecco una rassegna della disciplina nel nostro ordinamento.
Con l’espressione “proprietà intellettuale” si intende un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno rilevanza economica e che sono il frutto dell’attività creativa, come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali, il design, i marchi.
Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree:
- del diritto d’autore
- del diritto dei brevetti
- e del diritto dei marchi.
Vediamo in particolare come si articola la disciplina della tutela del diritto d’autore per quanto riguarda le opere ed i beni artistici e quali problematiche sono sorte negli ultimi anni in riferimento alla riproduzione e all’utilizzo di queste particolari opere dell’ingegno.
Tipologie della proprietà intellettuale del patrimonio culturale
I beni culturali sono definiti, giuridicamente, come le cose immobili e mobili che “presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
Si tratta di una nozione molto ampia che comprende:
- Beni per i quali è ancora vigente un diritto d’autore (si pensi ad un quadro, una scultura, uno scritto di un autore morto da meno di settanta anni);
- Beni che hanno un valore culturale, per i quali non ci sono diritti ascrivibili ai singoli ma la cui tutela, gestione e valorizzazione sono disciplinate dalle norme di legge.
Negli ultimi anni, è emersa la necessità di coordinare l’impianto normativo dedicato alla “protezione” dei beni culturali con gli strumenti a tutela della proprietà industriale.
Esaminiamo le diverse fattispecie che riguardano più da vicino la sfera dei beni di valore culturale.
Il diritto d’autore
Il diritto d’autore riguarda la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. Esso consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore.
Diversamente dalle altre forme di tutela della proprietà industriale, il diritto di cui l’autore è titolare, nasce con l’opera, ovvero non richiede una procedura amministrativa.
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente nei limiti della legge. I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore, fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo, l’opera diventa di pubblico dominio.
Il diritto sui generis (database right)
Si tratta della fattispecie che protegge chi costituisce una banca dati, anche puramente compilativa. L’esercizio di questo diritto è strettamente connesso all’ambito dei beni culturali e ben si inserisce nel dibattito attuale sulla libera disponibilità del patrimonio culturale digitale.
Si pensi infatti al caso di un database che contenga documenti d’archivio e materiale vario inerente opere creative; pur essendo i beni culturali di per sé di pubblico dominio, nel momento in cui vengono raccolti in una banca dati online, quei dati sono coperti dal diritto sui generis.
Questa tipologia di diritto d’autore ha una durata di 15 anni, a partire da quando la banca dati viene completata e si rinnova ogni volta che si effettua un aggiornamento; in pratica, si tratta di un diritto senza previsione di scadenza.
L’unica possibilità è che il titolare del diritto sui generis decida di rendere disponibile il materiale tramite licenze open data.
Riproduzione dei beni culturali
Tutti i beni culturali in senso stretto – ad esempio manufatti artistici o materiale librario e archivistico – sono oggetto di costante attività di riproduzione.
In alcuni casi, tali attività generano a loro volta diritti di proprietà intellettuale a favore dell’utilizzatore; ad esempio, se si realizza un filmato all’interno di un museo, il prodotto finale sarà coperto da copyright.
Tuttavia, i principali vincoli alla libera diffusione di beni culturali sono regolamentati da una branca del diritto diversa da quella che regola la proprietà intellettuale; in questo caso entriamo nella sfera di competenza del diritto amministrativo, e più specificamente del diritto dei beni culturali.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene alcune norme dedicate alla riproduzione dei beni culturali (artt.107, 108 e 109).
Questi articoli regolamentano.
- sia le riproduzioni che comportano un contatto fisico con il bene (come i calchi di sculture e opere in rilievo),
- sia le riproduzioni che non comportano contatto fisico, che sono quelle più frequenti.
In particolare l’art. 108 si occupa di fissare i criteri per i canoni di concessione e per i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali; i commi 3 e 3-bis, oggetto di modifica nel 2014 e nel 2017, fissano in linea generale il principio di libera riproduzione dei beni in pubblico dominio.
In realtà la riproduzione non è affatto libera poiché comunque soggetta ad autorizzazione, nonché al preventivo versamento di un canone, come recitano i commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Uso dei beni culturali digitali
Negli ultimi decenni l’innovazione tecnologica ha modificato completamente i fondamenti del sistema di proprietà intellettuale, anche in relazione al patrimonio culturale. Se fino a pochi anni fa era impossibile immaginare un’opera scollegata dal suo supporto fisico, con l’avvento della tecnologia digitale l’opera tende a dematerializzarsi.
In questo contesto, la questione della circolazione delle immagini mostra tutta la sua rilevanza per quanto riguarda beni culturali in pubblico dominio, appartenenti ad enti pubblici.
La libera diffusione di contenuti da parte dei relativi istituti è attualmente prevista dalla legge, come abbiamo visto:
- solo per motivi personali che non comportino scopo di lucro
- oppure -secondo la recente normativa europea- qualora si tratti di copie di ‘originali’.
Nonostante la normativa generale in materia di open data del settore pubblico, ai musei nazionali non è stato ancora esteso il regime di “accesso aperto” e i dati in loro possesso, tra cui quelli relativi alle collezioni, sono sempre soggetti alle restrizioni imposte dalla tutela delle opere di ingegno.
Certamente, le aperture mostrate in ambito europeo in materia di diritto d’autore e le norme di aggiornamento contenute nella direttiva in materia di riuso dei dati pubblici, fanno sperare in un maggiore ampliamento della libera fruizione dei contenuti culturali in pubblico dominio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it