Con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 190/2014), chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di vigenza. Il documento di prassi si presenta come un articolato vademecum, in cui vengono in primo luogo riproposte le caratteristiche peculiari del regime, anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dai commi 111-113 della legge 208/2015.
Il regime forfetario è previsto per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. A differenza dei regimi agevolati previgenti, per fruire dello stesso non è prevista alcuna scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
Possono accedere al regime i soggetti già in attività (circolare 6/E del 2015) e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché rispettino alcuni requisiti e condizioni, tra cui l’avere conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal comma 112 della Stabilità 2016. Il documento di prassi, articolato in sei capitoli, ripercorre tutti i punti focali della disciplina, per poi soffermarsi sulle ultime novità legislative.
Requisiti e condizioni: le novità dopo la Stabilità 2016
Fino allo scorso anno, tra i requisiti di accesso al regime (comma 54), era previsto che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione dovessero essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati. Tale requisito non è più previsto in seguito all’abrogazione della lettera d del comma 54, che lo prevedeva. Per quanto concerne, invece, le cause di esclusione dal regime (comma 57), a partire dal 2016 non possono utilizzare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tale limite, introdotto con decorrenza 1° gennaio 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione (questo, infatti, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia). Opera, invece, nella diversa ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente per intraprenderne uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Sempre in tema di cause di esclusione, la circolare precisa inoltre che tra i regimi speciali ai fini Iva e i regimi forfetari di determinazione del reddito che comportano la fuoriuscita dal regime rientra anche il patenta box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014).
La disapplicazione del regime
I contribuenti in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario possono disapplicarlo o fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. Tale scelta avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno. Tuttavia, considerate le rilevanti modifiche alla disciplina introdotte dalla Stabilità 2016, chi nel 2015 ha optato per il regime ordinario può, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta e accedere al regime forfetario. A tale scopo, andranno effettuate le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016 con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell’Agenzia o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. In presenza dei necessari presupposti, i medesimi contribuenti potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% (comma 65), come previsto per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività (articolo 1, comma 113, legge di stabilità 2016). Stessa chance per quanti, nel 2014, in presenza dei requisiti per accedere al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario. Analogamente, potranno avvalersi del regime forfetario anche i contribuenti che avevano optato, nel corso del 2015, per l’applicazione del regime di vantaggio: la scelta potrà essere revocata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni). La circolare analizza inoltre l’ipotesi in cui vi sia il passaggio in giudicato di un avviso di accertamento che dimostri l’assenza dei requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime forfetario (commi 54 e 57). In tal caso l’uscita dal regime forfetario avverrà dal periodo successivo a quello accertato.
Un prospetto ad hoc nel modello Unico
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore (comma 73). Sono comunque tenuti a specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Al riguardo, il quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2016–PF” prevede un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, che deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015. In esso, i soggetti forfetari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta. Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto. Tali dati devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa. Ad esempio, le informazioni relative ai costi, richieste agli esercenti attività di impresa, dovranno essere dichiarate solo se si è ricevuta la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata. I beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50 per cento.
Ulteriori vantaggi per chi inizia una nuova attività
Il reddito imponibile è soggetto all’imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap. I contribuenti in regime forfetario potranno usufruire, in compensazione, anche del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e 99, della legge 208/2015). Per l’anno di imposta 2015, i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività e applicano il regime forfetario beneficiano della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato forfetariamente, al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, a decorrere da quest’anno, il reddito determinato con i criteri richiamati, è assoggettato a un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività. Potranno beneficiare della più favorevole tassazione anche i contribuenti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio.