incentiviDalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni non potranno più essere erogati i compensi per la progettazione. Saranno aboliti tutti i vecchi compensi per la progettazione; se le opere sono concluse, è certo che si applica la vecchia normativa con conseguente legittimità della erogazione degli incentivi, ma se si tratta di opere il cui processo di realizzazione era in corso alla data di ieri, le Pa non possono più erogare i premi ai progettisti.

 

L’ANAC sostiene che gli incentivi alla progettazione dipendenti pubblici possano essere riconosciuti per tutte le attività di pianificazione urbanistica perché questi strumenti riguardano la realizzazione delle opere pubbliche. La Corte dei Conti sostiene che si ha diritto all’incentivo solo se lo strumento di pianificazione è strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica. L’incentivo alla progettazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non può essere riconosciuto per le attività di manutenzione delle opere. Neanche per le manutenzioni straordinarie, anche se queste possono richiedere un’attività di progettazione dell’intervento, sostiene la Corte dei Conti.

 

 

Gli incentivi alla progettazione dipendenti pubblici dunque scompariranno col nuovo Codice degli Appalti: le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara per:

 

– attività di programmazione delle spese,

 

– controllo delle procedure di gara,

 

– direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici.

 

Le nuove disposizioni introdotte dal legislatore escludono tout court la riconoscibilità dell’incentivo alla progettazione nei confronti di tutte le attività qualificabili come manutentive, senza differenziazioni di sorta ed a prescindere dalla progettazione, che, come è stato già precisato, risulta strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

 

La pronuncia della Corte dei Conti nasce dalla richiesta di parere, articolata in tre quesiti dal Comune di Ferrara, volta a conoscere l’avviso della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in ordine alla corretta interpretazione dell’art.93, comma 7-ter, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche recate dagli articoli 13 e 13-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla l. n.114/2014.

 

Il criterio di delega enunciato alla lettera “rr” dell’art.1 prevede la destinazione del 2 % dell’importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera.

 

La Corte dei Conti ha ricordato che la legge sulle semplificazioni (Legge 114/2014) ha abrogato l’articolo 92, comma 5 del Codice Appalti precludendo l’incentivo per tutte le manutenzioni, a prescindere dalla possibilità che siano precedute da una attività di progettazione.