Il Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, con la Sentenza del 14-11-2019, n.5368, si è occupato del caso di omessa presentazione del DGUE da parte del progettista durante le fasi di una gara d’appalto.
Se il progettista omette il DGUE il Soccorso Istruttorio è legittimo? Ecco che cosa ha deciso il TAR di Napoli.
La società ricorrente ha impugnato una procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie e l’affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione coattiva di Tares/Tarsu/Tari e di Ici/Imu/Tasi.
La parte ricorrente afferma che il soccorso istruttorio sarebbe stato utilizzato al di fuori dei limiti stabiliti in materia dal d.lgs n. 50 del 2016 e dal disciplinare di gara.
Progettista omette DGUE: Soccorso Istruttorio è legittimo?
In particolare, la presentazione del DGUE da parte del progettista era richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara.
Inoltre, l’art. 14 comma 2 del citato disciplinare estende al progettista incaricato la necessità dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del d.lgs n. 50 del 2016. Dato che la controinteressata, qualificata esclusivamente per l’esecuzione dei lavori e non per la progettazione, ha comunicato in sede di gara l’intenzione di affidare la progettazione esecutiva a un progettista esterno (art. 14 comma 2 lett. c) del disciplinare) quest’ultimo avrebbe dovuto presentare il DGUE a piena di esclusione, come stabilito dal disciplinare di gara.
Il tutto senza possibilità di soccorso istruttorio, configurandosi la mancanza del documento e non la mera incompletezza o la carenza dello stesso.
L’omissione, pur rilevante, rientra nello spettro delle irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 citato. E’ stato infatti omesso un documento individuato nel contenuto (DGUE) e nel suo titolare. Non vi sono altresì contestazioni sull’esistenza del DGUE del progettista alla data della presentazione dell’offerta e sulla presenza dei requisiti di qualificazione.
Ne consegue che, anche se l’inserimento del DGUE nella busta contenente la documentazione amministrativa è previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, non è individuabile, nell’attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 o della par condicio dei concorrenti, in quanto l’omissione in esame non può essere equiparata a “….carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
A questo link il testo completo della Sentenza.