divorzioIl Ministero dell’Interno ha fornito le istruzioni applicative per procura speciale in caso di divorzio o separazione, mediante la Circolare n. 19 del 2016.


Alla Direzione Centrale del Ministero dell’Interno sono pervenute richieste di parere in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Dette richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato ” ….il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all’Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014…”.

 

Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell’argomentazione che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.

Sulla questione questo Ministero ha chiesto di conoscere l’avviso del Ministero della Giustizia che è pervenuto ad opposte conclusioni.

 

Come è noto, l’articolo 12 del richiamato decreto-legge n. 132/2014 regola la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Nel proprio parere il citato Dicastero sofferma, preliminarmente, l’attenzione sul tenore letterale del comma 3 dell’art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che “l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi owero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”.

 

In allegato il testo completo della Circolare.