Una metamorfosi iniziata lo scorso anno, pronta a esplicare i primi effetti nei prossimi mesi, ma ancora soltanto in embrione. Sarà il Governo, ora, a portarla a conclusione.
L’inizio di un nuovo anno è generalmente occasione di auguri di migliori prospettive future. Per il processo tributario, il 2015 eredita, dal vecchio anno, alcune piccole innovazioni, dalle quali traspaiono prospettive di maggior snellezza e rapidità dell’attività giurisdizionale.
In primo luogo, merita considerazione la soppressione del secondo periodo del comma 2, articolo 53, del Dlgs 546/1992, a opera dell’articolo 36 del Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”): a decorrere dal 13 dicembre 2014, non sussiste più l’obbligo di depositare copia dell’atto di appello presso la Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La normativa previgente imponeva, a pena di espressa inammissibilità dell’appello, il dovere di depositare copia dell’atto presso la segreteria della Ctp che aveva emesso la sentenza impugnata. Gli unici non assoggettati a quest’obbligo erano gli appellanti che si avvalevano, per la notifica alla controparte, degli ufficiali giudiziari, dal momento che competeva a questi ultimi provvedere a notiziare la Commissione tributaria provinciale dell’avvenuta notifica dell’appello.
Tale intervento normativo corrisponde a un onere (non solo in termini finanziari) in meno e a una maggior certezza, per gli appellanti, di ottenere una pronuncia nel merito, evitando un’inammissibilità meramente procedurale (vedi articolo “No notifica? No deposito atto? L’appello è inammissibile” del 6 giugno 2013).
La seconda recente novità riguarda la durata della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
In seguito alla modifica apportata all’articolo 1, comma 1, della legge 742/1969, la sospensione non si estenderà più dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno, ma è stata circoscritta, dall’articolo 15 del Dl 132/2014, al solo mese di agosto di ciascun anno.
Questa modifica, quindi, avrà ripercussioni dirette sui termini per la proposizione dei ricorsi (articolo 21 del Dlgs 546/1992) avverso gli atti tributari notificati nei mesi di giugno e luglio, nonché sui tempi di passaggio in giudicato delle sentenze, depositate nella prima metà dell’anno.
Al 2015 è, poi, passato il testimone per la riforma del processo tributario, per il quale il Governo ha ricevuto la delega con la legge 23/2014.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Umberto Gatto