“Nelle procedure negoziate, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione deve, in ogni caso, predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all’appalto, tenendo conto del principio di rotazione”.

Il TAR Lombardia, nella sentenza 29.11.2013, n. 1047 ha ribadito l’orientamento secondo cui, nelle procedure negoziate, la gara si svolge in due fasi: la prima mediante indagine di mercato, la seconda mediante invito ad alcune delle ditte a presentare offerta. Le concrete modalità di svolgimento dell’indagine di mercato, ad avviso dell’Avcp, possono essere le seguenti: a) avviso preventivo, con l’obbligo di effettuare una succinta descrizione degli elementi essenziali dell’appalto e della procedura di aggiudicazione, che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante; b) elenchi aperti di operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla Stazione Appaltante.

Per quanto concerne, poi, i criteri di scelta delle imprese da invitare alla gara informale, l’Autorità ritiene possibili i seguenti:

1) Le esperienze contrattuali, registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’impresa richiedente l’invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione; 2) L’idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; 3) Il sorteggio.

Attraverso la piattaforma telematica ASMECOMM è possibile procedere sia pubblicando un Avviso di Indagine di Mercato specifico in cui vengono individuati anche i criteri di selezione, sia – soprattutto per ragione di celerità e in particolare nelle procedure di cottimo fiduciario – avvalendosi dell’Albo Fornitori della Centrale cui attingere per le ditte da invitare utilizzando uno dei criteri indicati dall’AVCP: 1) esperienze contrattuali con la Stazione Appaltante, 2) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione 3) sorteggio.

Come chiarito dal TAR Lombardia questa scelta discrezionale ex post, anche facendo ricorso al sorteggio, è esclusa nel caso in cui si proceda con un Avviso specifico, mentre è consentita in caso di tenuta di Albi aperti i quali garantiscono il rispetto della libertà di concorrenza, ipotesi questa pienamente garantita dall’Albo Fornitori telematico gestito dalla Centrale di Committenza ASMEL al servizio di tutti gli Enti aderenti.

FONTE: Asmecomm