Ecco un approdimento relativo alle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei c.d. mercati elettronici (quale il MEPA). Con in particolare una disamina sul principio della immanenza del possesso dei requisiti di partecipazione all’intero procedimento di evidenza pubblica.
Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti. Costituisce ius receptum il principio per cui il possesso – da parte degli operatori economici – dei requisiti di ammissione alle procedure di scelta per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, “si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”. In quanto, “per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente, dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica” (in questi termini si è espresso il TAR Lazio, Sez. II, con la pronuncia n. 4276 del 01.04.2019, riprendendo quanto già affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 8 del 20.7.2015, a sua volta inseritasi sul medesimo solco interpretativo già tracciato con le relative ivi richiamate precedenti decisioni n. 10 del 2014, nn. 15 e 20 del 2013; nn. 8 e 27 del 2012; n. 1 del 2010).
Tale previsione – prosegue il TAR Lazio nella pronuncia de qua – “è a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e, perciò, della sicurezza, per la stazione appaltante, dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione”.
La specifica disciplina sul ricorso al MEPA
In caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni-c.d. mepa, va tuttavia tenuto conto della specifica disciplina all’uopo dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’art. 36 avente ad oggetto “Contratti sotto soglia”.
Al riguardo, va dato atto che il relativo testo è stato oggetto di diversi interventi normativi di carattere innovativo e/o modificativo ad opera, in un primo momento, del d.lgs. n. 56 del 2017 (c.d. Primo correttivo al Codice dei contratti pubblici) – cui si deve l’introduzione della disposizione di cui al comma 6-bis dell’art. 36-, e successivamente del D.L. n. 32/2019-c.d. decreto sblocca cantieri (in vigore dal 19/04/2019), modificativo della stessa, nonché, da ultimo, della relativa legge di conversione n. 55/2019 (in vigore dal 18/06/2019).
Nella vigente versione, scaturente dai succitati interventi legislativi, il comma 6-bis dell’art. 36 dispone che “ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6[1], il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici”.
Il successivo comma 6-ter, nella attuale stesura risultante dalle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto c.d. sblocca cantieri, dispone poi che: “nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.
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Chi ha l’onere di verificare il possesso da parte dell’aggiudicatario?
Nonostante la espunzione dell’espressa previsione della “verifica sull’aggiudicatario” (di cui alla previgente stesura del comma 6-bis dell’art. 36 cit.), appare nondimeno ragionevole ritenere che nelle more della piena operatività del sistema di verifica attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 del medesimo Codice dei Contratti pubblici, e, in ogni caso, in assenza della comprovata condizione che il soggetto aggiudicatario sia rientrato tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell’art. 36, gravi sulla stazione appaltante l’onere di verificare il possesso da parte dell’aggiudicatario (oltre che dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) finanche dei requisiti generali, e ciò proprio in virtù del surrichiamato principio della immanenza (all’intero procedimento di evidenza pubblica) del possesso, da parte del soggetto concorrente, dei requisiti di partecipazione alla gara, a garanzia della “serietà dell’offerta” ovvero della affidabilità dell’offerente per tutto l’intero iter procedimentale ad evidenza pubblica[2], tenuto a fortiori conto del disposto normativo di cui all’art. 32, co.7, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, disposizione di cui, in più occasioni sul fronte giurisprudenziale, si è affermata l’applicabilità anche alle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici.
La disposizione transitoria dello Sblocca Cantieri
La corretta applicazione della disciplina normativa di cui si è detto richiede peraltro che si tenga conto della disposizione transitoria adottata dal legislatore nell’ambito del decreto c.d. sblocca cantieri, ove si è espressamente statuito che le modifiche de quibus “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.
Ulteriori conclusioni
Non appare infine superfluo porre in evidenza che – in virtù dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 36, co. 7 del Codice dei contratti pubblici – con riguardo agli affidamenti diretti di importo pari o inferiore ad euro 20.000 sono comunque consentite semplificazioni in ordine al procedimento di controllo dei requisiti secondo quanto all’uopo indicato ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. delle Linee guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 19 luglio 2019 al decreto n. 32/2019, conv. in l. n. 55/2019, e ciò nelle more della adozione del Regolamento unico di cui all’art. 216, co. 27-octies del medesimo Codice.
Note:
[1] Il comma 6 dell’art. 36 cit. dispone che: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
[2] Il generale principio della continuità del possesso dei requisiti – chiarisce il TAR – “si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione ed in ogni successiva fase della procedura di evidenza pubblica, nonché per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità”.