A partire dal 2019 lo Sblocca Cantieri ha semplificato le procedure negoziate ai sensi dell’art.63 del Codice degli Appalti. Ecco un riepilogo dei precetti attualmente in vigore.
Procedura negoziata senza bando nel 2020: ecco un riepilogo in considerazione delle novità normative introdotte l’anno scorso. Infatti, grazie al cosiddetto Decreto Sblocca Cantieri 2019 sono molte le novità in tema di Appalti che hanno preso vita a partire dal 2019.
Una di queste è la semplificazione che consente la Procedura negoziata senza bando, cioè ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici.
Ecco qui di seguito un riepilogo della situazione normativa attuale.
Procedura negoziata senza bando 2020
A introdurre le novità è il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Con la novella normativa, nelle nuove lettere c) e c-bis), si introduce un’ulteriore semplificazione che consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa pubblicazione di un bando di gara.
Infatti secondo la norma del Codice degli Appalti, esistono casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.
Casi in cui si può ricorrere o non ricorrere a questa procedura
Infatti, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta. Questa condizione risulta valida nei casi in cui le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.
- Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto. Di conseguenza l’offerta risulta manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.
- Infine una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 80. Oppure quando non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;
- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
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- lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- infine sussiste la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
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La Sentenza del TAR Catania
A introdurre ulteriori indicazioni sulla procedura negoziata senza bando è stato, negli ultimi mesi dell’anno scorso, anche il TAR di Catania, con la Sentenza n. 1380/2019.
Il caso riguarda l’impugnazione di una illegittima esclusione da una procedura negoziata senza bando. La questione ha riguardato la legittimità o meno della richiesta di partecipazione alla competizione “semplificata” di un soggetto non invitato che è comunque venuto a conoscenza della procedura.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, non esistendo alcuna norma che faccia divieto ad un’impresa non invitata di partecipare ad una gara di appalto, allorché essa soddisfi tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.
Secondo il parere del TAR, espresso nella Sentenza, la circostanza che un’Impresa non venga invitata ad una procedura negoziata non le preclude la partecipazione ove la stessa comunque ne sia venuta a conoscenza.
Questo in virtù del fatto che, non sussistendo avviso pubblico a manifestare interesse, ogni operatore economico interessato che ne fosse venuto a conoscenza avrebbe potuto presentare la propria proposta tecnico/economica e la stazione appaltante non può deciderne l’esclusione per il semplice fatto di non averlo invitato.
Per maggiori informazioni a questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.