Un recente parere del Ministero delle Infrastrutture (MIT) limita la discrezionalità della Pa nella scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata: ecco nel dettaglio.


Il dibattito sulla trasparenza negli appalti pubblici torna al centro dell’attenzione con un recente parere del Ministero delle Infrastrutture (MIT).

La questione ruota attorno alla libertà di scelta degli operatori economici da coinvolgere nelle procedure negoziate senza bando.

Si tratta di una modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture prevista dal Codice degli Appalti.
Su questo dubbio, è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture col parere 2508/2024, dello scorso 17 luglio.

Ecco un approfondimento.

Procedura negoziata senza bando: come funziona

Facendo riferimento all’art.50 del Codice Appalti (decreto legge 36/2023), la procedura negoziata senza bando si usa

  • per i lavori con importo pari o superiore a 150’000 euro e inferiore ad un milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
  • per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie comunitarie, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
  • nel caso di servizi e forniture. Nella categoria rientrano i servizi d’ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, con importo pari o superiore a 140’000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Procedura negoziata senza bando: la Pa può scegliere liberamente gli operatori?

Recentemente, una Stazione Appaltante ha richiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture, che ha portato ad un’importante precisazione in merito alle procedure negoziate senza bando.

Molte amministrazioni, infatti, ritenevano che, attingere direttamente dagli elenchi degli operatori economici presenti su piattaforme come il MEPA, potesse semplificare notevolmente le procedure di gara, consentendo una scelta più rapida e discrezionale dei fornitori.

Tuttavia, il Ministero ha smentito questa interpretazione, affermando che, anche quando si utilizzano strumenti digitali come il MEPA, è necessario pubblicare un avviso pubblico per informare tutti gli operatori economici interessati della procedura in corso.

Il MIT ha, perciò, chiuso la strada a tutte le forme di discrezionalità della Pubblica amministrazione, perché, nella procedura senza bando, è sempre necessario pubblicare l’avviso pubblico.
Le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi a questa nuova interpretazione, pubblicando un avviso pubblico anche quando utilizzano il MEPA o altre piattaforme digitali per selezionare i fornitori.

Questo comporterà un lieve allungamento dei tempi delle procedure, ma garantirà una maggiore equità e trasparenza.

La decisione del MIT di pubblicare un avviso pubblico, anche quando si utilizzano strumenti digitali, è un segnale chiaro della volontà di contrastare ogni forma di favoritismo e di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate nel modo più efficiente possibile.