L’Anac, Autorità nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha predisposto e trasmesso al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione un documento in cui sono riportati i problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e  proposte di semplificazione.

1. L’art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito
con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ha trasferito al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione le funzioni consultive relativamente al d.lgs.
39/2013, originariamente di competenza dell’Autorità. Di conseguenza, numerose
questioni sollevate da pubbliche amministrazioni ed enti in ordine all’applicazione
dell’art. 3 in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione sono in attesa da tempo di essere risolte con
direttive o circolari del Ministro.

2. Sempre con riferimento al d. lgs. n. 39/2013, come già evidenziato nel Rapporto
sul primo anno di attuazione della legge. n. 190/2012, sarebbe opportuno un
intervento legislativo per risolvere l’asimmetria tra le situazioni di inconferibilità e
incompatibilità previste per i dirigenti statali e quelli di amministrazioni regionali e
locali e di società in controllo pubblico presenti nel d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, va
segnalato il diverso ambito di applicazione della disciplina del d.lgs. n. 39/2013 al
presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti e delle
società privi di deleghe rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

3. Attenzione particolare merita il problema dell’applicazione della normativa in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione alle società partecipate da
Pubbliche Amministrazioni o in controllo pubblico. In generale, vanno chiariti i
profili di applicazione della l. 190/2012, stante la genericità delle previsioni
normative al riguardo, e i continui tentativi, promossi da più parti, per rimanere al
di fuori dell’ambito di applicazione. E’ indicativo, al riguardo, il ricorso
straordinario presentato dalla SEA Spa per l’annullamento del Piano Nazionale
Anticorruzione nella sua interezza o, in subordine, nelle parti in cui indica le
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni o da queste controllate ex art.
2359 del Codice civile, non in house, quali destinatari dei suoi contenuti e di ogni
altro atto o provvedimento presupposto non conosciuto. In proposito, come già
comunicato al Ministro dell’epoca, per garantire la più ampia dialettica sull’argomento, l’Autorità ha invitato l’Avvocatura dello Stato a richiedere il
passaggio alla sede giurisdizionale davanti al TAR del Lazio.
Sempre con riferimento alle società partecipate dalle P.A. o in controllo pubblico,
alcuni aspetti della circolare n. 1/2014 “Ambito soggettivo ed oggettivo di
applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e
al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le
società controllate e partecipate” destano preoccupazione in quanto forniscono
un’interpretazione che limita l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla
trasparenza a un settore che, come testimoniato anche da recenti fatti di cronaca,
dovrebbe essere, invece, oggetto di particolare attenzione nelle politiche di
prevenzione. Alcuni di questi contenuti offrono interpretazioni difformi rispetto a
posizioni già espresse dell’Autorità che sarebbe necessario approfondire in un
apposito tavolo tecnico. Il superamento delle criticità rilevate è, infatti, presupposto
indispensabile per l’attività di vigilanza dell’Autorità e per l’adozione dei
provvedimenti previsti ai sensi della legge n. 190/2012, in particolare l’art. 1 c.3, e
del decreto legislativo n. 33/2013. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico,
l’Autorità ha, quindi, deciso di sospendere i riscontri e i controlli sull’assolvimento
degli obblighi di trasparenza da parte delle società partecipate al fine di non
ingenerare ulteriori incertezze applicative.
Proprio l’esperienza maturata con riferimento alla circolare prima richiamata, dei
cui contenuti l’Autorità è venuta a conoscenza solo con la pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero, mette in evidenza la necessità di definire modalità di
coordinamento tra le attività del Ministero e l’A.N.AC, naturalmente nel rispetto
delle prerogative di ciascuno. Tale coordinamento è necessario per l’efficace
attuazione della normativa anticorruzione, per evitare condizioni di incertezza alle
amministrazioni ed eventuale contraddittorietà di indirizzi e per facilitare i flussi
informativi senza pregiudicare l’attività di vigilanza dell’A.N.AC.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è preoccupante che, a distanza di due mesi
dalla scadenza del termine per l’adozione e la trasmissione al Dipartimento della
Funzione pubblica dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, l’Autorità
non sia stata ancora messa in condizione di accedere ai relativi dati per l’esercizio
della doverosa attività di vigilanza. Pertanto, è urgente la definizione di modalità di
accesso da parte dell’ANAC alla banca dati “Perla PA” e/o di modalità alternative
di acquisizione delle informazioni; la condivisione con il Dipartimento dei
contenuti delle schede di monitoraggio intermedio e di consuntivo, relativamente
all’implementazione delle misure previste nei Piani triennali di prevenzione della
corruzione; la progettazione delle linee di intervento per l’integrazione e
l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, previsti per settembre 2014.

4. Sulla base dell’esperienza maturata nell’applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e nel
primo anno di attuazione della legge n.190/2012 nonché delle difficoltà applicative
segnalate dai destinatari, l’Autorità ha definito una proposta di interventi di
semplificazione della normativa in materia di trasparenza prevenzione della
corruzione e performance coerente con l’obiettivo di assicurare efficienza,
efficacia ed economicità all’azione pubblica. 5. Nel contempo, è importante un intervento di sensibilizzazione sulle
amministrazioni centrali per superare le criticità connesse alla effettiva attuazione
della valutazione individuale, in collegamento con gli obiettivi di performance
organizzativa, passaggio indispensabile per il miglioramento della qualità e
dell’efficienza dell’azione pubblica. La valutazione può costituire, infatti, uno
strumento importante per promuovere la riorganizzazione dell’amministrazione,
anche attraverso nuove politiche retributive e di reclutamento mirate. La
conclusione del ciclo della performance 2012 ha messo in evidenza che la
valutazione dei dirigenti (di prima e seconda fascia) è divenuta una prassi
generalizzata in tutte le amministrazioni, ma è preoccupante che, nella gran parte
dei casi (ad eccezione degli enti previdenziali) la quasi totalità dei dirigenti abbia
conseguito una valutazione non inferiore al 90% del livello massimo atteso.
Appare fortemente critico il legame tra gli esiti della valutazione individuale e le
forme di incentivazione premiale previste, spesso legate alle modalità ed alle
procedure dagli accordi contrattuali pre-riforma. Inoltre, la valutazione del
personale non dirigente è ancora in una fase molto iniziale.

FONTE: Anac, Autorità nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni

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