Ecco cosa ha stabilito la Sentenza del TAR Genova, 22.10.2019 n. 805.
Principio Rotazione Appalti con indagine di mercato senza limitazione inviti: ecco cosa ha deciso la Sentenza del TAR Genova, 22.10.2019 n. 805.
Secondo l’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016:
“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.
Principio Rotazione Appalti con indagine di mercato senza limitazione inviti
Relativamente all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (…) come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018:
“[…] La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (punto 3.6).
Se l’amministrazione ha fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione, non vi è spazio alcuno per l’applicazione del principio, che altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis – in senso anti-concorrenziale.
A questo link è disponibile il testo completo della Sentenza.