A fornire delucidazioni sull’argomento è il Tar Puglia, Lecce, con la Sentenza del 4 febbraio 2021, n. 193.
Principio di Rotazione negli Appalti per Imprese collegate in modo sostanziale: alcuni chiarimenti da parte del TAR sulla sua applicabilità.
Nel caso esaminato la ricorrente deduce la violazione del principio di rotazione sancito, essendo il servizio in esame stato aggiudicato sostanzialmente alla stessa ditta uscente, con cui l’aggiudicataria presenta forti collegamenti sostanziali, tali da prefigurare un unico centro di interesse.
Principio di Rotazione negli Appalti per Imprese collegate
Ai sensi dell’art. 36 co 1 del Codice degli Appalti:
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”.
I giudici hanno rilevato nel caso in esame che l’impresa uscente e quella entrante hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato su Consip, nonché lo stesso numero telefonico.
Inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi risiedenti nell’unico luogo.
Alla luce di tali elementi documentali, è evidente che le due società, seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA), sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società.
Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it