Il TAR Calabria, con la Sentenza 1457/2019, ha espresso la sua decisione sul Principio di Rotazione degli Appalti nelle gare aperte. Ecco cosa è stato deliberato.
Principio di Rotazione Appalti e Gare Aperte: a decidere sulla legittimità o meno della procedura è stato il TAR Calabria, in una recentissima sentenza.
Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di gara la ricorrente, precedente aggiudicataria dell’appalto, nonostante la procedura di gara non prevedesse alcuna limitazione delle ditte da invitare.
La normativa
L’art. 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. n. 50/2016 prevede che:
“1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”.
Principio di Rotazione Appalti e Gare Aperte: la Sentenza del TAR
Con la Sentenza 1457/2019 il Tar della Calabria ha stabilito che alla luce delle Linee Guida Anac sul sotto-soglia, che il principio di rotazione delle imprese non si applica alle procedure aperte, anche se si tratta di affidamenti sotto-soglia.
Nel caso di specie, pur non essendo una procedura ordinaria, l’avviso prevedeva che:
“Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse tutti coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse”,
dunque senza limitazione alcuna numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Ne deriva che in questo caso il principio di rotazione delle offerte non è applicabile e l’esclusione dalla gara è illegittima.
La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha pertanto accolto il ricorso presentato per l’annullamento della comunicazione di esclusione dalla procedura comminata al ricorrente.