Il TAR Venezia, con la Sentenza del 23.09.2019 n. 1021, si è pronunciato sul principio di rotazione nella gare d’appalto, con riferimento particolare agli affidamenti tramite procedure ordinarie.
Niente Principio di Rotazione su affidamenti tramite procedure ordinarie?
Ecco cosa ha deliberato il TAR di Venezia.
La norma di riferimento è l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che:
“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Principio di Rotazione su affidamenti tramite procedure ordinarie
Nel caso in esame, come si legge nell’avviso pubblico di gara:
“Sono ammessi a presentare la propria migliore offerta tutti quei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione da presentarsi ai sensi del successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”.
In base all’applicazione delle linee guida ANAC, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Pertanto, secondo la Sentenza, il principio di rotazione non si applica indiscriminatamente a tutti gli appalti sotto soglia. Ma solo ove vi sia un’effettiva restrizione della concorrenza.