Il nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 36/2023, introduce una profonda innovazione nel panorama degli appalti pubblici italiani, ponendo al centro del sistema il principio del risultato.
Questo paradigma, radicato nell’art. 1 del codice, segna una netta discontinuità rispetto al passato, spostando l’attenzione dalle procedure formali all’ottenimento di risultati concreti e tangibili per la collettività.
Cosa significa “perseguire il risultato”?
L’art. 1 del codice è chiaro: le stazioni appaltanti devono mirare a ottenere il miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto. Ma cosa significa concretamente?
- massima tempestività: l’esecuzione del contratto deve avvenire nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio o del bene fornito. Questo implica una maggiore efficienza e una riduzione dei tempi morti nelle procedure.
- miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo: non si tratta solo di ottenere il prezzo più basso, ma di individuare l’offerta che offre il miglior equilibrio tra qualità e costo. La qualità, intesa in senso ampio, comprende non solo le caratteristiche tecniche del bene o del servizio, ma anche aspetti come l’innovazione, la sostenibilità e l’impatto sociale.
Il superamento della logica procedurale
Il principio del risultato implica un netto superamento della logica procedurale che ha caratterizzato a lungo gli appalti pubblici. Non si tratta più di seguire pedissequamente una serie di passaggi formali, ma di adottare un approccio più flessibile e orientato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il principio del risultato e gli altri principi generali
Il principio del risultato si inserisce in un quadro normativo più ampio, caratterizzato da una pluralità di principi generali. È fondamentale sottolineare che il principio del risultato non si sostituisce agli altri principi, ma si integra con essi, creando un sistema coerente e armonico.
- legalità: il principio del risultato deve essere sempre esercitato nel rispetto della legge;
- trasparenza: le procedure di gara devono rimanere aperte e trasparenti, anche se l’obiettivo è il risultato;
- concorrenza: la concorrenza rimane lo strumento fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile;
- parità di trattamento e non discriminazione: tutti gli operatori economici devono avere le stesse opportunità.
Le implicazioni per le stazioni appaltanti
L’introduzione del principio del risultato comporta un cambiamento significativo nel ruolo delle stazioni appaltanti. Queste ultime devono:
- definire obiettivi chiari e misurabili: è fondamentale che le stazioni appaltanti definiscano con precisione i risultati attesi dalla procedura di gara.
- valutare le offerte in modo oggettivo e trasparente: la valutazione delle offerte deve essere basata su criteri oggettivi e misurabili, al fine di individuare l’offerta che meglio soddisfa i requisiti del bando.
- monitorare l’esecuzione del contratto: le stazioni appaltanti devono garantire che il contratto sia eseguito correttamente e che i risultati attesi siano raggiunti.
Le sfide per gli operatori economici
Anche gli operatori economici sono chiamati ad affrontare nuove sfide. Devono:
- adottare un approccio innovativo: è necessario presentare offerte che siano in grado di soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti in modo innovativo e creativo.
- collaborare con le stazioni appaltanti: la collaborazione tra stazione appaltante e contraente è fondamentale per il successo del progetto.
Il rapporto con la “discrezionalità amministrativa”
L’introduzione del principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici ha indubbiamente innescato un dibattito sulla natura della discrezionalità amministrativa nell’ambito delle procedure di gara.
Discrezionalità amministrativa e principio del risultato: una tensione apparente?
A prima vista, potrebbe sembrare che il principio del risultato, con la sua forte connotazione di risultato concreto e misurabile, limiti la discrezionalità amministrativa delle stazioni appaltanti. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela una situazione più complessa.
- discrezionalità tecnica: il principio del risultato presuppone una discrezionalità tecnica da parte delle stazioni appaltanti, ovvero la possibilità di scegliere le soluzioni tecniche più idonee per raggiungere l’obiettivo prefissato. Questa discrezionalità è ampia, ma non illimitata, in quanto deve essere sempre esercitata nel rispetto dei principi generali e delle regole procedurali.
- discrezionalità valutativa: anche nella valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti godono di una certa discrezionalità, purché questa sia esercitata in modo oggettivo e trasparente. La discrezionalità valutativa è particolarmente rilevante nell’applicazione dei criteri di aggiudicazione, che spesso richiedono una valutazione comparativa delle diverse offerte.
- discrezionalità nell’individuazione degli obiettivi: la stazione appaltante ha un certo margine di discrezionalità nell’individuare gli obiettivi da perseguire con la procedura di gara. Tuttavia, questa discrezionalità è limitata dalla necessità di perseguire l’interesse pubblico e di rispettare i principi generali.
I limiti alla discrezionalità
Nonostante la presenza di una certa discrezionalità, il principio del risultato impone dei limiti ben precisi all’esercizio del potere discrezionale delle stazioni appaltanti.
- obiettività e trasparenza: la discrezionalità deve essere esercitata in modo oggettivo e trasparente, motivando adeguatamente le scelte effettuate;
- proporzionalità: le misure adottate dalle stazioni appaltanti devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti;
- rispetto dei principi generali: la discrezionalità non può mai ledere altri principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, come il principio di legalità, di eguaglianza e di tutela dei diritti dei cittadini.
Il principio del risultato non elimina in conclusione la discrezionalità amministrativa, ma la inquadra in un contesto più rigoroso e trasparente. Le stazioni appaltanti godono di una certa autonomia nell’individuazione delle soluzioni più idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma questa autonomia è sempre limitata dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.