prezzi predatoriIl TAR Milano, con la Sentenza del 07.07.2017 n. 1550, ha fornito chiarimenti sulla pratica dei prezzi predatori condotta e quando essi possono rappresentare una condotta anti concorrenziale.


La ricorrente vorrebbe sostanzialmente individuare un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge ed ancorata ad un presupposto di difficile individuazione, vale a dire la presunta condotta anticoncorrenziale di un operatore, che propone un prezzo del prodotto per fini appunto predatori, cioè esclusivamente per impedire l’ingresso sul mercato di altro concorrente.

 

Si tratta però di una tesi che appare in evidente contrasto con il già citato principio di tassatività e che è inoltre priva di qualsivoglia base normativa.

 

Il vigente codice dei contratti pubblici – che, non si dimentichi, al pari del codice precedente attua direttive dell’Unione Europea – prevede in caso di prezzi anormalmente bassi, l’attivazione della verifica di congruità, superata la quale l’offerta viene ammessa, in quanto ritenuta non anomala e rispondente quindi all’esigenza dell’amministrazione di acquistare beni o servizi al prezzo più competitivo e vantaggioso possibile (esigenza che, si perdoni l’ovvietà, è alla base del sistema delle pubbliche gare).

 

Eventuali condotte anticoncorrenziali – quali l’abuso di posizione dominante sul mercato – dovrebbero trovare la loro eventuale sanzione nelle forme tipiche previste dall’ordinamento (si veda ad esempio la legge 287/1990), e non certo addossando ai singoli enti appaltanti compiti impropri, che si pongono peraltro in contrasto con il principio legislativo di tassatività delle cause di esclusione.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.