presupposti-subappalto-manodoperaA pronunciarsi nel merito è una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato.


Infatti il Consiglio di Stato sezione V, con la Sentenza del 03 febbraio 2021, n. 1001, si pronuncia sui presupposti del Subappalto, soffermandosi in maniera particolare su rilevanza degli importi e incidenza della manodopera.

Nel caso specifico si esamina una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie comunali.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione definitiva e gli atti di gara (in particolare, i verbali inerenti al procedimento di verifica di congruità dell’offerta di Sodexo e la conseguente valutazione positiva di congruità), domandandone l’annullamento alla stregua di due motivi di censura con cui lamentava:

  • violazione e falsa applicazione degli artt. 97, commi 5 e 6, e 59, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché della lex specialis di gara, in specie dell’art. 23 del disciplinare di gara, lì dove ha previsto l’esclusione delle offerte anormalmente basse, inattendibilità complessiva ed insostenibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e carenza di istruttoria”;
  • in via subordinata, “violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 59, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché della lex specialis di gara e, in specie, degli artt. 17, 19.1. e 22 del disciplinare di gara e dell’All.4, rubricato “Criteri di aggiudicazione”, eccesso di potere per manifesta erroneità, ingiustizia ed irragionevolezza”.

Presupposti del Subappalto: rilevanza importi e incidenza manodopera

Secondo l’appellante erano errate le statuizioni della sentenza circa la pretesa sussistenza di un difetto di istruttoria in relazione alla valutazione del costo della manodopera.

I giudici amministrativi, esaminati i motivi di ricorso, ha deciso che la censura risulta infondata, ed ha chiarito un aspetto sul quale risulta presente ancora molta confusione.

Nello specifico ci si riferisce allo svolgimento delle attività secondarie previste dal capitolato.

Dette attività sono in realtà del tutto secondarie e di valore irrisorio e non integrano perciò la fattispecie del subappalto (ex art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016).

Come rilevato dal tribunale, per un verso esse sono singolarmente di valore ampiamente inferiore al 2% dell’importo dell’appalto, (come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado, listini prezzi e prospetti riepilogativi recanti il calcolo delle somme dovute alle suddette ditte, da cui si ricava che l’importo complessivo per l’intera durata dell’appalto ammontava ad € 1.800,00), dall’altro si tratta di servizi di valori inferiore a 100.000,00 €, non essendo dimostrato neppure che l’incidenza del costo della manodopera e del personale per tali attività secondarie di disinfestazione e derattizzazione sia superiore al 50%.

Infatti, anche a voler ritenere, come sostiene apoditticamente controparte (senza fornire al riguardo alcuna concreta ed effettiva dimostrazione) che le attività in esame sono connotate da un impiego di manodopera superiore al 50 %, mancherebbe in ogni caso l’altro requisito, che stante il chiaro tenore letterale della norma, non è da intendersi come meramente alternativo, dovendo le due condizioni sussistere cumulativamente.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice