La Sanità italiana dovrebbe essere fruibile per tutti i cittadini. E gran parte degli interventi richiesti nelle strutture private è fruibile anche presso strutture pubbliche. Purtroppo, però, queste ultime hanno dei tempi di attesa davvero improponibili.
Per questo spesso i cittadini si rivolgono al settore privato e, per sostenere i costi, avviano le pratiche per ottenere prestiti per le spese mediche. Ecco una breve guida per capire come ottenerli e soprattutto di quali diffidare.
A quali cure si accede con i prestiti per spese mediche e come ottenerli
Con questo particolare tipo di liquidità è possibile accedere a diversi settori sanitari. Le richieste più frequenti riguardano:
- interventi chirurgici;
- interventi di chirurgia estetica;
- cure odontoiatriche;
- cure fisioterapiche;
- cure riabilitative;
- case di cura;
- assistenza ai malati;
- assistenza a persone non autosufficienti.
Vi sono due modalità per ottenere prestiti per le cure sanitarie:
- prestito finalizzato, offerto direttamente dalle cliniche in cui si effettuano le cure. La pratica è rapida così come l’erogazione delle somme;
- prestito liquidità, con questa soluzione si può chiedere una somma di denaro superiore a quella necessaria per far fronte ad eventuali spese impreviste.
Quali elementi devono esserci nel contratto
Il Decreto legislativo n. 141/2010 relativo ai contratti di credito al consumo recepisce la Direttiva europea 2008/48/Ce e regolamenta la materia (prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto, credito rotativo).
La norma distingue tra:
- credito a consumo, “contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”;
- credito finalizzato, “esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” a patto e condizione che “il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” o che “il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Il Decreto però non si ferma alle sole definizioni e disciplina anche:
- Taeg (Tasso effettivo annuo globale);
- informazioni precontrattuali;
- obblighi in materia di polizze assicurative;
- pubblicità;
- estinzione anticipata, in cui il consumatore, oltre al rimborso del capitale residuo, potrebbe dover pagare una penale che non superi, per legge, l’1% del capitale finanziato;
- recesso, entro i 14 giorni;
- mancato pagamento;
- valutazione del merito creditizio, ovvero l’affidabilità economico-finanziaria del richiedente mediante documentazione reddituale;
- contestazioni e reclami;
- conciliazioni;
- inadempimenti dei venditori;
- tasso di interesse applicato;
- altri prezzi e condizioni applicati;
- oneri in caso di mora;
- numero, importi e scadenza delle rate;
- le garanzie richieste;
- garanzie assicurative richieste non incluse nel TAEG
Il Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 che recepisce la Direttiva 2011/83/Ue (sui diritti dei consumatori) introduce delle novità che riguardano coloro che richiedono i prestiti:
- diritto ad avere informazioni precontrattuali dettagliate (nei contratti a distanza o siglati fuori dai locali commerciali);
- diritto di recesso entro 14 giorni;
- diritto di recesso innalzato a 12 mesi se il consumatore non sia stato adeguatamente informato sul ripensamento;
- divieto di applicare somme aggiuntive per acquisti a mezzo bancomat o con carta di credito e su tariffe telefoniche dedicate ai consumatori.
Se uno solo degli elementi espressi dai Decreti di cui sopra non sia presente, sarà bene diffidare e rivolgersi a un istituto di credito che soddisfi la legge in materia di prestiti.