Nota Inps sulle condizioni e i requisiti per avere diritto al beneficio previsto dalla Legge di bilancio a partire dal 1° gennaio 2017 in favore delle donne gestanti.
L’Inps integra i requisiti per conseguire il premio alla nascita, la misura prevista dall’articolo 1, co. 353 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che prevede la corresponsione una tantum di 800 euro dal 1° gennaio 2017 alle donne gestanti o alle madri. Lo fa con la Circolare 61/2017 pubblicata oggi dall’istituto di previdenza in cui riprende le istruzioni già fornite con la Circolare 39/2017 pubblicata l’altro giorno dall’Istituto di previdenza sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il sostegno sarà riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per il bonus bebè di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125) vale a dire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alla cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007). A tal riguardo sono ammessi i titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007); e i titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007).
I requisiti
Il beneficio di 800 euro, precisa l’Inps, può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: 1) compimento del 7° mese di gravidanza; 2) parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 4) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Il beneficio è corrisposto senza tener conto del reddito o dall’ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS.