premi, produttivitaAnnunciata in Gazzetta l’adozione del decreto interministeriale che disciplina l’erogazione “agevolata” delle somme di ammontare variabile corrisposte ai lavoratori dipendenti. Pubblicità legale per il decreto 25 marzo 2016, che ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione cui sono legati i premi di risultato per i lavoratori dipendenti del settore privato, assoggettati a imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

A darne notizia, un comunicato del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. del 14 maggio 2016.

 

Il decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, dà attuazione a quanto disposto dai commi 182-191 della legge 208/2015 (Stabilità 2016), disciplinando la corresponsione, con trattamento fiscale di favore, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Le disposizioni contenute nel decreto, già firmato nel mese di marzo, si applicano alle erogazioni effettuate nel periodi di imposta 2016 e in quelli successivi. Per quanto riguarda eventuali premi e partecipazioni riferiti al 2015, l’applicazione del regime agevolato è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge 208/2015 e dal decreto attuativo. In questo caso, il deposito dei contratti, se non ancora avvenuto, va fatto entro 30 giorni dal 14 maggio 2016 (data di “ufficializzazione” del provvedimento), assieme all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto.