durcIl TAR Brescia, con la Sentenza del 13.04.2017 n. 190 ord., si è espresso sull’invito alla Regolarizzazione in caso di preavviso di DURC negativo.


 

La regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7 comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31 comma 8, D.L. n. 69/2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara.

 

In generale, l’amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato), in sede di esame di una domanda d’accesso, è tenuta soltanto a valutare l’inerenza del documento richiesto con l’interesse palesato dall’istante, e non anche l’utilità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata.

 

Nella fattispecie all’esame del Collegio, è del tutto chiara la correlazione tra l’aspirazione coltivata e la situazione giuridica soggettiva sottostante, sussistendo un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere rilievo ai fini della salvaguardia della situazione giuridica soggettiva (cfr. in proposito T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 29/6/2016 n. 3287).

 

In concreto, la divulgazione degli atti del comparto e delle pratiche edilizie collegate, unitamente agli importi già versati (con il corrispondente titolo di pagamento) è richiesta dal soggetto dichiaratosi creditore di somme di denaro che assume non dovute (cfr. affermazioni alle pagine 2-3 del ricorso introduttivo), subentrato nella posizione giuridica dell’originario sottoscrittore delle convenzioni e del successivo avente causa.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.