sindaciIl Comune non può subordinare l’occupazione di suolo pubblico al piano posteggi. Con una recente sentenza i giudici amministrativi siciliani si sono pronunciati sulla L. reg. n. 18 del 1° marzo 1995, che nel definire la nozione di posteggio e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, subordina la richiesta alla “disponibilità del posteggio indicato nella domanda”.

 

Al riguardo, la Sez. III del TAr Sicilia-Palermo, con la sent. n. 919 del 14/4/2015 ha osservato che il mancato esercizio del Comune del potere di disciplinare in maniera regolamentare la tipologia e dislocazione dei posteggi fruibili sul territorio comunale non fa venir meno l’obbligo, fino all’adozione del “piano posteggi”, di valutare la richiesta di autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica, in modo da verificare se il luogo oggetto di richiesta abbia o meno le caratteristiche idonee per costituire “posteggio”.

 

In questo caso veniva opposto diniego all’istanza di occupazione del suolo pubblico motivato dall’impossibilità di assegnare il posteggio per il commercio su aree pubbliche per la mancata adozione del piano posteggi previsto dalla L. reg. n.18 del 1° marzo 1995. Ad avviso del Comune in assenza dell’adozione di un “piano posteggi”, il commercio su aree pubbliche può svolgersi solo in forma itinerante. La conclusione del Tar siciliano persuade.