La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Poste Italiane contro una sentenza del Tribunale che aveva condannato la società per il costo di sette raccomandate CAD non consegnate: il portalettere non è colpevole del ritardo di notifica.
La vicenda ha avuto inizio quando un cittadino si è recato all’ufficio postale per ritirare sette avvisi di ricevimento di altrettanti atti giudiziari. L’ufficio postale gli ha chiesto il pagamento di 31,02 euro, ma l’uomo ha rifiutato e ha inoltre ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo di consegna.
Poste Italiane ha fatto dunque opposizione al decreto, ma il Tribunale di competenza ha confermato il provvedimento. La società ha quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che il rapporto giuridico sorga esclusivamente tra l’avvocato che richiede la notifica e l’ufficiale giudiziario, e che Poste Italiane, in qualità di mero ausiliario, non sia legittimata a chiedere il pagamento delle spese di notifica.
Ecco dunque cosa hanno deciso i giudici della Suprema Corte nel merito.
Il portalettere non è colpevole del ritardo di notifica
La sentenza della Corte di Cassazione in oggetto chiarisce in modo definitivo il ruolo dell’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, stabilendo due principi fondamentali:
L’agente postale è un ausiliario dell’ufficiale giudiziario
Ciò significa che l’agente postale non agisce in modo autonomo, ma svolge un’attività di supporto all’ufficiale giudiziario, che è il soggetto incaricato della notifica vera e propria. L’agente postale si limita a consegnare il plico al destinatario o, in caso di assenza, a depositarlo presso l’ufficio postale.
Il servizio di notificazioni a mezzo posta si basa su un mandato ex lege tra il richiedente la notifica e l’ufficiale giudiziario
Questo significa che il rapporto giuridico sorga esclusivamente tra queste due figure, e che l’agente postale non ne fa parte. Il richiedente la notifica conferisce un incarico all’ufficiale giudiziario, che a sua volta può avvalersi dell’ausilio dell’agente postale per la consegna del plico.
Conseguenze della sentenza
- L’agente postale non è legittimato a chiedere il pagamento delle spese di notifica al destinatario. In caso di mancata consegna o ritardo nella consegna, il destinatario potrà rivolgersi esclusivamente all’ufficiale giudiziario per richiedere il rimborso o il risarcimento del danno.
- La responsabilità per la mancata o ritardata consegna degli atti giudiziari grava unicamente sull’ufficiale giudiziario. L’agente postale, in quanto semplice ausiliario, non è responsabile di eventuali disservizi.
Tuttavia va precisato che la sentenza non esclude la possibilità che l’agente postale possa essere chiamato a rispondere di un proprio comportamento negligente o doloso. Ad esempio, se l’agente postale smarrisce il plico o lo consegna a un soggetto diverso dal destinatario, potrà essere ritenuto responsabile del danno causato.