Vediamo se è possibile pignorare l’assegno di invalidità, cosa dice la legge e quali sono i limiti stabiliti: ecco tutto quello che c’è da sapere.


Per i cittadini che hanno delle disabilità, ci sono diverse agevolazioni e aiuti economici.

Tra questi troviamo l’Assegno di invalidità, una prestazione economica che viene erogata a coloro che hanno una riduzione, di almeno un terzo, della capacità lavorativa, a causa di infermità fisica o mentale.

Possono beneficiarne i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

In caso di pignoramento verso terzi, al beneficiario si può pignorare l’Assegno d’Invalidità?

Vediamolo insieme.

Pignorare Assegno d’Invalidità: ecco le varie casistiche

Come sappiamo, in caso di pignoramento presso terzi, il creditore può pignorare anche i crediti che il debitore ha verso terzi. Nel caso dell’Assegno d’Invalidità, i “terzi” sono l’Inps.

Però, l’Inps eroga due tipi di prestazioni: assistenziali (ovvero sostegni economici per cittadini che hanno i requisiti, come situazioni familiari o patologie) e previdenziali (sostegni economici che si acquisiscono coi contributi versati).

Come dichiarato nell’art.545 del Codice di Procedura Civile, non possono essere pignorati i sussidi di grazia di sostentamento a cittadini che sono inclusi nell’elenco dei poveri o sussidi dovuti a malattie, funerali, maternità, enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Perciò, secondo la legge, non possono essere pignorate le prestazioni assistenziali, tra le quali rientra l’Assegno mensile di invalidità civile.
Al contrario, non rientra in tale categoria l’Assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione previdenziale che si basa sui contributi versati e non sulla condizione sanitaria del cittadino.

Perciò, l’Assegno ordinario di invalidità può essere pignorato, in caso di pignoramento verso terzi.

Ci sono dei limiti?

Al pignoramento dell’Assegno di invalidità ordinaria sono sottoposti, però, dei limiti.

Nell’art.545 del Codice Penale, infatti, si afferma che non è possibile pignorare le somme dovute a titolo di pensione, per un ammontare che corrisponde al doppio della massima misura dell’Assegno sociale, con un minimo di 1000 euro.

Questo cosa significa, però?

Significa che il pignoramento può esserci, ma una parte del contributo non può essere toccata, per garantire un minimo vitale al cittadino.
Il pignoramento può avvenire esclusivamente per la parte che eccede al doppio dell’Assegno sociale che, per il 2024, è pari a 534,41 euro.

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