Il DL n. 83/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.147/2015, introduce consistenti novità in materia fallimentare, civile e processuale civile e prevede, in particolare,nuovi limiti sul pignoramento della pensione e dello stipendio e prelievi forzosi sui conti correnti, misure previste nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente.
Ad essere modificata è la quota della base pignorabile di stipendi, pensioni e altre somme ad essi assimilati (come TFR, indennità percepite in luogo delle pensioni, assegni, salari etc). Oltre ai nuovi limiti, il Decreto Legge n. 83/2015 fissa anche il cosiddetto minimo vitale impignorabile. I limiti di impignorabilità definiti dal DL 83/2015 riguardano solo le somme accreditate derivano da pensioni o stipendi, mentre le somme aventi causale diversa possono essere bloccate dagli istituti di credito senza alcun limite.
Nell’eventualità in cui il creditore dovesse violare i nuovi limiti, il pignoramento viene annullato con riferimento alle sole somme eccedenti la soglia di non pignorabilità.
Da sottolineare che per la definizione dei limiti di impignorabilità diviene fondamentale il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto, se prima o dopo il pignoramento:
- per quanto riguarda le somme che vengono accreditate prima del pignoramento, il minimo vitale impignorabile viene fissato a tre volte l’assegno sociale previsto per legge (1.345,56 euro, pari a 448,52*3);
- gli importi accreditati che superino tale importo, può essere pignorato solo un quinto. Per le cifre accreditate dopo il pignoramento, questo può riguardare solo la differenza tra l’importo mensile accreditato e un valore pari all’assegno sociale moltiplicato per 1,5 (672,76 euro).
Per i crediti dello Stato, del Comune o della Provincia il limite è pari ad 1/5 della base pignorabile, per i crediti alimentari la misura viene stabilita direttamente dal giudice, mentre per i pignoramenti di diversa natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.