pignoramentoIn tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa, a tal fine bastando le informazioni desumibili dalla relata di notifica (o l’avviso di ricevimento) nonché dall’estratto di ruolo. È questo l’interessante principio che si ricava dalla sentenza della Cassazione 12888 del 23 giugno 2015, con cui è stato rigettato il ricorso di un contribuente.

 

La vicenda

 

Un contribuente proponeva opposizione all’esecuzione di un pignoramento presso terzi, contestando la nullità del sequestro per l’omesso deposito delle cartelle esattoriali poste in esecuzione nonché per l’inesistenza o la nullità della notifica delle stesse. Equitalia, dal canto suo, provvedeva a depositare le fotocopie delle relazioni di notifica delle cartelle di cui il contribuente disconosceva l’autenticità.

 

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione: avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cui denunciava, tra l’altro, la violazione dell’articolo 543 cpc, nonché degli articoli 26, comma 5, e 57, comma 2, del Dpr 602/1973. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il mancato deposito delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento (che avrebbero consentito al debitore di meglio esercitare il proprio diritto di difesa), a fronte del deposito del ruolo. Con un altro motivo di ricorso, collegato al precedente, il contribuente denunciava violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, contestando la mancata prova dell’esistenza e della notifica degli atti prodromici all’esecuzione (in particolare le cartelle di pagamento), non essendo sufficiente il deposito delle relate di notifica in quanto staccate e prive degli atti notificati.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso del contribuente con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite. Secondo i giudici di legittimità, in tema di esecuzione esattoriale, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr Cassazione, sentenza 10326/2014); ciò per una ragione semplice: “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice“.

 

In particolare, la Corte ha riconosciuto che la produzione dell’estratto di ruolo (assieme alla relata di notifica) vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa; infatti, “L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)“.

 

Ulteriori osservazioni

 

La sentenza in commento ribadisce un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza 10326/2014, aveva stabilito che l’estratto di ruolo e la copia fotostatica della relata di notifica che concordino sulla data di notificazione della cartella rendono inoppugnabile l’intimazione di pagamento (o comunque il titolo esecutivo). A conferma di tale indirizzo, si segnala, da ultimo, la sentenza 9246 dello scorso 7 maggio, con cui la Cassazione ha stabilito che, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, seconda parte, del Dpr 602/1973, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione“.

 

In merito alla valenza probatoria dei documenti in fotocopia, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2719 del codice civile, “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta“.
La più recente giurisprudenza, confermando un orientamento ormai consolidato, ha infatti ribadito che, laddove da un documento presentato in fotocopia non scaturiscano direttamente effetti giuridici, ma esso sia esibito soltanto per provarne la conformità con il documento in possesso del contribuente, non si applicano le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale, ma spetta al giudice valutare l’attendibilità dello stesso anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

 

Sono significative, da questo punto di vista, le ordinanze 13701/2014 e 14145/2014, con cui la Cassazione ha precisato che “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (sul punto si veda anche la suindicata sentenza 10326/2014).

 

Pare, dunque, pacifico che i documenti presentati in copia facciano piena prova, essendo sottoposti al libero apprezzamento del giudice, che ne deve valutare l’attitudine a rappresentare correttamente un fatto storico, nello specifico, la correttezza del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistere tale idoneità sulla base del deposito della relata di notifica e dell’estratto di ruolo e della corrispondenza e univocità dei dati in quest’ultimo riportati, che consentono di identificare in modo inequivoco le generalità del contribuente, la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché il numero e gli estremi della notifica della cartella di pagamento, rendendone superfluo il deposito dell’originale.