Congedo Parentale e permessi legge 104: alcune indicazioni relative al diritto alle ferie ed all’eventuale possibilità di prolungamento per il dipendente.
Permessi Legge 104 mensili previsti per assistere il familiare disabile: una recente ordinanza della Cassazione pone l’accento su un aspetto particolare. E dà una risposta ben precisa a una domanda che si sono posti molti lavoratori dipendenti: i permessi per l’assistenza ai disabili riducono le ferie?
L’ordinanza sostiene che il lavoratore, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona con handicap nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni di ferie.
La Cassazione ha messo in evidenza come i due istituti, ferie e permessi legge 104, abbiano due diverse funzioni sociali:
- le ferie, servono al lavoratore per il recupero fisiologico del benessere psico-fisico;
- i permessi per assistere il disabile si inseriscono all’interno di quella normativa che tutela i diritti dei disabili.
E riguardo all’eventuale prolungamento dei permessi legge 104?
L’art.33 del decreto legislativo n. 151/2001 aveva previsto che i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni. Con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione. Questo vale fino al dodicesimo anno di vita del bambino.
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente:
- Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
- Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino.