La Corte di Cassazione ha di recente fornito una risposta più che esaustiva alla domanda riguardante il caso di permessi 104 e commissioni in giro senza il disabile.
Il parere dei giudici della Cassazione è arrivato tramite la sentenza n. 12032/20 del 19.06.2020.
La Corte di Cassazione, nello specifico, si è pronunciata sui casi di fruizione abusiva dei permessi previsti dall’art. 33, co. 3, della legge n. 104/92.
Ricordiamo che i Permessi della Legge 104 sono retribuiti. In particolare, il lavoratore, ciascun mese, ha diritto ad uno dei due tipi di permessi retribuiti pari a:
- 2 ore giornaliere (se l’orario è almeno pari a 6 ore al giorno);
- 3 giorni, continuativi o frazionati.
Tuttavia la legge ha imposto dei vincoli per evitare gli abusi di questi permessi: e di questo tratta la Sentenza.
Permessi 104, le commissioni in giro senza disabile sono consentite?
La Suprema Corte è quindi intervenuta in tema di permessi ex legge 104 del dipendente per assistere il parente bisognoso di cure.
Nel caso in esame a una lavoratrice era stato comminato un addebito disciplinare dalla Società datrice di lavoro. Tuttavia, per i giudici, la relazione dell’agenzia investigativa da cui la datrice di lavoro aveva evinto che la lavoratrice non aveva prestato effettiva assistenza alla madre disabile durante il periodo di fruizione dei permessi, forniva un quadro lacunoso delle attività svolte dalla donna.
Infatti la Corte sostiene che soltanto quando viene a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto.
Solo in questi casi si compie una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente.
In sintesi la fruizione del permesso è compatibile con momenti di assenza, durante i quali l’assistente può compiere altre attività, a beneficio proprio o del familiare con l’handicap.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it