pedone-telefono-investitoUn pedone che viene investito mentre parla al telefono è largamente responsabile dell’incidente stesso, in questo caso dell’80%. Queste sono le conclusioni del Tribunale di Trieste nella sentenza n. 380/2019 che si è pronunciato in merito ad un incidente avvenuto nel lontano 2010.


Pedone al telefono: se investito di chi è la colpa? Il pedone in questione è una donna, investita nel lontano 2010 mentre stava per salire su un autobus. Aveva infatti attraversato la strada parlando al cellulare e senza guardare preventivamente l’arrivo di altri veicoli.

 

La vicenda

La vittima ha dichiarato che quella mattina si trovava sul marciapiede in corrispondenza di una fermata dell’autobus e che, al sopraggiungere dello stesso, faceva cenno all’autista di fermarsi. Il conducente dell’autobus a quel punto arrestò il mezzo ad alcuni metri di distanza dal marciapiede, perché lungo quest’ultimo c’erano dei veicoli in sosta. La donna si diresse quindi verso l’autobus, dapprima camminando velocemente sul marciapiede, poi scendendo dallo stesso. Proprio in tale frangente, la donna venne investita dal veicolo, intento a superare l’autobus in sosta.

 

La sentenza

Secondo il giudice, “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone”, che avrebbe agito “in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza”. Per questo motivo, la colpa dell’incidente è stata attribuita per l’80% a lei e per il 20% al guidatore che l’ha investita. Secondo il Tribunale infatti, l’automobilista avrebbe dovuto prevedere il comportamento della donna, poiché l’aveva vista correre sul marciapiede per avvicinarsi all’autobus.

 

Adesso, il pedone non sempre ragione

È la fine di tale principio, stabilito dalla Cassazione del 2017. Il pedone adesso non ha sempre ragione, a meno che il conducente della vettura incriminata non dimostri che è stato possibile evitare l’impatto con una manovra d’emergenza.

In caso di investimento , infatti, la responsabilità del conducente è esclusa se non c’è stata alcuna possibilità di prevenire l’evento. In questo frangente, la donna ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, che non ha lasciato scampo dal guidatore della vettura.