Centinaia le domande di chiarimento: ci sono ancora parecchi dubbi sulla corretta applicazione della patente a crediti per lavorare in un cantiere edilizio.


Sul sito dell’ispettorato del lavoro nazionale, https://servizi.ispettorato.gov.it/ in piena  evidenza nella pagina iniziale un avviso che riguarda la procedura per richiedere e quindi conseguire la Patente a Crediti – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – con riportato l’Avviso: “Si avvisa che la procedura online per il rilascio della Patente a Crediti prevista dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 è attiva a partire da martedì 1°ottobre 2024.”

Lo strumento pensato per incrementare salute e sicurezza del lavoro nei cantieri edili è infatti divenuto obbligatorio già dallo scorso 1 ottobre, attualmente ottenuto presentando un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva via PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, mentre dal 1 novembre 2024 scatterà l’obbligo di richiesta di rilascio della patente a crediti solo attraverso l’apposito portale dedicato e non sarà più permesso il ricorso all’autocertificazione .

Dal 1 ottobre al 31 ottobre, ci troviamo all’interno del periodo transitorio dove è possibile lavorare nei cantieri grazie all’autocertificazione per le imprese ed i lavoratori che alla data del 1 ottobre 2024 stiano già operando in cantieri. Importante, più volte ribadito, che l’impresa richieda la patente a crediti in cantiere prima di iniziare i lavori e in tempi congrui a riceverla.

Ancora confusione sulla patente a crediti per lavorare in cantiere edilizio: facciamo chiarezza

Tanti dubbi quelli avanzati dagli utenti, che hanno affollato di quesiti l’INL, Ispettorato Nazionale Lavoro. Numerose le domande che hanno riguardato, da subito, necessità di chiarimenti circa la tipologia di attività soggette all’obbligo di patente a crediti in cantiere, con domande che hanno spaziato dagli operatori che si occupino di sistemazione e manutenzione di aree a verde e di relativi lavori necessari alla costruzione di aiuole o di posare una recinzione di perimetro a quelle che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale ma anche potature e piantumazioni.

Risposta positiva in entrambi i casi, che ha ribadito come queste tipologie di professionisti debbano tutti dotarsi della patente a crediti per l’accesso al cantiere, ovviamente solo nel caso in cui si trovino all’interno di un cantiere saranno tenute al possesso della patente. Niente obbligo, invece per i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet e fibra ottica.

Circa passaggi e fasi burocratiche, molteplici domande alle quali L’Istituto ha risposto attraverso le FAQ. Tra queste leggiamo che l’invio della richiesta di patente a crediti in cantiere non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. L’INL ha ricordato che l’obbligo riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Chiarimenti sull’obbligo per il committente di verificare che l’appaltatore abbia dichiarato il possesso della patente a crediti, la risposta dell’INL ha chiarito che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto a effettuare la verifica del possesso della patente a crediti in cantiere o di un documento equivalente.

Le imprese ed anche tutti i lavoratori autonomi che operano in un cantiere edile, come ad esempio un archeologo che compia uno scavo di sondaggio per la Sovrintendenza, devono essere dotati di patente a crediti, così come devono sottoporsi all’obbligo tutti i soggetti dotati di autonoma personalità giuridica,  a meno vi sia un autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.

I punti nel dettaglio

Concretamente con la ‘patente’ ogni operatore avrà 30 punti e secondo la norma è possibile operare nei cantieri edili con il possesso di almeno 15 punti. Come anche accade con la patente di guida, ci sono delle infrazioni per le quali l’operatore perde dei punti, in questo caso ci sono delle attività che anche consentono un incremento dei punti.  Se si scende sotto i 15 punti, l’operatore non potrà più operare nei cantieri edili e dovrà adoperarsi per recuperare le decurtazioni e quindi incrementare i punti.La patente a crediti non necessita di essere richiesta  da quegli operatori che hanno una qualificazione SOA di III categoria, quindi fino a 1 milione in almeno una categoria da OG1 ad OG13 o da OS1 ad OS35.

Chi venga sorpreso a operare nei cantieri edili senza il possesso della patente a crediti rischia sanzioni per almeno 6 mila euro. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbiano effettuato le dovute verifiche circa il possesso del requisito, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.