patent box 2Il patent box è un regime opzionale di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile. Oggetto dell’accordo è la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dell’intangibile o della plusvalenza generata dalla sua cessione Per potere accedere al regime di tassazione agevolata, i titolari del reddito di impresa devono esercitare un’opzione, da comunicare all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Per i primi due periodi d’imposta di applicazione della norma (2015 e 2016), è necessario utilizzare il modello semplificato approvato con provvedimento del 10 novembre 2015.

 

L’articolo 4, comma 2, del “decreto patent box“, prevede poi che l’esercizio dell’opzione, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sia comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi. Come chiarito nella relazione illustrativa, l’opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari, ma può essere presentata per singolo bene immateriale.

 

Ipotesi di ruling obbligatorio e facoltativo

 

A livello di procedura, il legislatore ha previsto delle ipotesi di ruling obbligatorio e delle ipotesi diruling facoltativo. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, il contribuente ha l’obbligo, oltre che di inviare l’opzione telematica, di concludere con l’ufficio competente un accordo di ruling ai sensi dell’articolo 8 del Dl 269/2003, ora abrogato e sostituito dal nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973. Il ruling è previsto come facoltativo nel caso di utilizzo indiretto e nel caso di realizzo di plusvalenze derivanti dalla vendita del bene immateriale. Per poter accedere alla procedura di ruling facoltativo, tanto la concessione in uso del bene immateriale (utilizzo indiretto) quanto la realizzazione di plusvalenze devono avvenire nell’ambito di operazioni con società consociate.

 

La circolare n. 11/2016, ribadendo quanto già specificato nel provvedimento del 1° dicembre 2015, chiarisce che oggetto dell’accordo di ruling è la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo (diretto o indiretto) dell’intangibile o della plusvalenza derivante dalla cessione dell’intangibile stesso. Non rientra, invece, nell’oggetto dell’accordo preventivo, come espressamente previsto dalla circolare, la definizione dei criteri di calcolo del nexus ratio.

 

L’articolo 4, comma 4, del “decreto patent box” specifica che, nelle more della stipula dell’accordo diruling (sia esso obbligatorio o facoltativo), i soggetti beneficiari sono tenuti a determinare il reddito di impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di garantire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta di presentazione dell’istanza, è fatta salva la possibilità di indicare la quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

 

La procedura di ruling nella disciplina del patent box

 

Le modalità di presentazione dell’istanza e dello svolgimento della procedura di ruling sono state definite con il provvedimento del 1° dicembre 2015, ai sensi del quale l’istanza (in carta libera) deve essere presentata all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta.

 

L’istanza deve riportare:

 

 

  • denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita Iva e l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale
  • l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari
  • l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da:
    • preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni
    • preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo indiretto dei beni realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
    • preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
  • l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente
  • l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta
  • la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

 

 

Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.

 

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia inviterà l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura si perfeziona tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente e di un responsabile dell’impresa. L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constatare mediante processo verbale.

 

Calcolo dell’agevolazione

 

L’agevolazione concessa dal regime patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap, per la cui determinazione occorre:

 

 

  • individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell’articolo 7 del “decreto patent box
  • calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5
  • effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’articolo 9, comma 7.

 

 

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare. Tuttavia, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40% (articolo 9, comma 8).