patent-box-ricavi-concessione-software-web-cloudL’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni sul Patent Box sui ricavi dalla concessione del software tramite web cloud.


Tramite la risposta a istanza di interpello n. 52 del 25 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in relazione al regime agevolativo del Patent Box.

 

Il quesito

 

Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda una società avente ad oggetto lo sviluppo, la vendita e la messa in opera di configuratori di prodotti grafici.

 

La società istante chiede se siano agevolabili in regime di patent box i proventi derivanti dalla concessione in uso di un software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, in luogo dell’installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.

 

La risposta

 

Nell’articolare la propria risposta, l’Agenzia delle entrate innanzitutto ricorda che, in applicazione del principio Ocse del “nexus approach, il decreto patent box stabilisce che rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili, tra le altre, le attività di ideazione e realizzazione di software protetto da copyright (articolo 8, comma 1, Dm 28 novembre 2017). Tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.

 

Nella risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017, peraltro, è stato precisato che tra queste attività con prerogativa autoriale non rientrano le attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, eccetera, fornite dal proprietario del software.

 

Per completezza, l’Agenzia spiega che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di softwaresono attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:

 

  • possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto
  • accrescono il valore economico del software
  • sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile
  • siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.

 

Conclusioni

 

In conclusione, quindi, sebbene, in linea di principio, il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un software fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al web cloud è riconducibile al regime agevolativo, l’Amministrazione ritiene che quest’ultimo servizio non sia assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale. Pertanto, il canone per l’utilizzo del servizio cloud:

 

  • non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del software
  • non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all’accrescimento del valore del software stesso.