MarchioLa domanda di registrazione del marchio, attestata dalla ricevuta rilasciata dagli uffici per la proprietà industriale, è sufficiente a soddisfare i requisiti per accedere al regime opzionale di tassazione agevolata (articolo 6, Dm 30 luglio 2015 – “decreto patent box”), applicabile – tra l’altro – ai marchi d’impresa in corso di registrazione. È la principale precisazione che arriva con la risoluzione 81/E del 27 settembre 2016, in risposta a un interpello sull’argomento. Tuttavia, l’Agenzia invita l’istante ad adottare – in attesa di definizione dei procedimenti di opposizione in corso di svolgimento, che potrebbero inficiare la registrazione del marchio – un atteggiamento prudenziale in sede di sfruttamento dell’agevolazione.

 

Il dubbio del contribuente

 

È stato chiesto di confermare la tesi secondo cui un determinato marchio può essere incluso tra i beni immateriali agevolabili ai sensi del patent box, nella categoria “marchi d’impresa”, in quanto:

 

 

  • lo stesso è oggetto di domande di registrazione di marchio nazionale e comunitario depositate a nome di alcune società consociate e usato dall’istante per contraddistinguere i prodotti e servizi offerti da quest’ultimo
  • la validità delle domande di registrazione non è compromessa dai procedimenti di opposizione pendenti, promossi da altri soggetti titolari di registrazioni anteriori contenenti lo stesso acronimo
  • le parti stanno comunque valutando la possibilità di raggiungere un accordo di coesistenza dei rispettivi marchi, poiché operano in contesti diversi, senza concreto rischio di confondibilità.

 

 

Il parere del Fisco

 

L’Agenzia delle Entrate, ricordato che il regime di favore introdotto dalla Stabilità 2015 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ha trovato la sua disciplina attuativa nel decreto Mise-Mef del 30 luglio 2015, conferma la tesi prospettata dall’interpellante, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Dm. In base a tale disposizione, tra i beni immateriali che consentono di accedere al regime di tassazione agevolata rientrano i “marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione”; e per marchi “in corso di registrazione” – ha già chiarito la circolare 11/2016 – si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli uffici competenti.

 

Pertanto, la documentazione attestante l’avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio (ricevuta rilasciata dal competente ufficio) è idonea a soddisfare, da un punto di vista definitorio, quanto prescritto dall’articolo 6 del “decreto patent box”. Poiché, però, il procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio da parte dell’autorità preposta, con ripercussioni sull’istituto agevolativo, è opportuno usare cautela in sede di sfruttamento dello stesso, segnalando altresì all’Agenzia delle Entrate qualsiasi circostanza che possa portare alla mancata registrazione.