pasqua e pasquetta busta pagaPasqua e Pasquetta si avvicinano: alcuni lavoreranno, mentre per altri saranno giorni di vacanza, ma come funziona la loro gestione in busta paga? Vediamolo insieme.


Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile saranno, rispettivamente, Pasqua e Pasquetta.
E, se per chi non lavora, significa avere qualche giorno di riposo, per chi lavora ci saranno alcune modifiche sulla busta paga.

Ecco come funzionano Pasqua e Pasquetta in busta paga.

Pasqua e Pasquetta in busta paga: i diritti del lavoratore

Il dipendente, durante i giorni festivi, ha diritto a non svolgere l’attività lavorativa, ricevendo comunque la retribuzione. Perciò, se gli viene richiesto di lavorare, può legittimamente rifiutarsi.
La prestazione lavorativa, infatti, può essere possibile solo previo apposito accordo individuale tra le parti.

Nella Legge n°260/1949, è stata stilata una lista dei giorni festivi, che comprende:

  • Primo dell’anno;
  • Epifania (6 gennaio);
  • Festa della Liberazione (25 aprile);
  • Lunedì dell’Angelo (Lunedì dopo Pasqua);
  • Festa del Lavoro (1° maggio);
  • Fondazione della Repubblica Italiana (2 giugno);
  • Assunzione (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • Santo Stefano (26 dicembre).

Normalmente, nei giorni festivi, i lavoratori, oltre alla normale retribuzione, ricevono anche una quota aggiuntiva giornaliera di retribuzione.

Come vediamo, la Pasqua non è considerata giorno festivo nell’ordinamento italiano, perciò i lavoratori non potranno godere delle stesse tutele previste per quando le festività nazionali coincidono con la domenica.

Le uniche maggiorazioni in busta paga sono quelle previste già da contratto per il lavoro di domenica.

Come viene retribuita in busta paga la Pasquetta?

Le tutele per il giorno festivo sono riconosciute per il giorno di Pasquetta, che è a tutti gli effetti un giorno festivo.

Se il dipendente raggiunge un accordo con l’azienda, per lavorare nel giorno di Pasquetta, la retribuzione varia a seconda se siano previsti o meno riposi compensativi per l’attività svolta durante le festività:

  • Se spettano giorni di riposo compensativo, oltre alla retribuzione per le ore lavorate, il dipendente ha diritto alla sola maggiorazione prevista dal contratto collettivo;
  • Invece, se il lavoratore non ha diritto ai riposi compensativi, viene riconosciuto lo straordinario festivo previsto dal contratto collettivo applicato.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it