Prima della fine del 2015 è ancora possibile rientrare nel vecchio Regime dei Minimi, grazie alla proroga concessa dal Governo (articolo 10, comma 12-undecies, del Dl 192/2014, convertito nella legge 11/2015) prima che, a partire dal 2016, tale regime fiscale agevolato venga definitivamente sostituito dal nuovo Regime forfettario. A fornire chiarimenti in merito è stata di recente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E/2015.
Allo stato attuale il vecchio Regime dei Minimi risulta più conveniente del nuovo Regime forfettario, tanto che tra le nuove partite IVA aperte 8.165 hanno aderito al primo contro i 3.796 del secondo.
Coloro che hanno aperto una partita IVA rientrando nel vecchio Regime dei Minimi, potranno continuare ad avvalersene fino al raggiungimento dei 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età, ovvero fino alla naturale scadenza del regime di vantaggio.
Diversamente da coloro che sono rientrati nel Regime dei Minimi quando tale regime fiscale era quello naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti, chi ha iniziato l’attività nel 2015 per rientrare tra i contribuenti minimi deve dare esplicita espressione della propria scelta. L’opzione va esercitata indicando nella sezione “Regimi fiscali agevolati” del quadro B della comunicazione di inizio attività ai fini IVA l’uno o dell’altro regime.
I contribuenti che non avessero manifestato l’opzione nella dichiarazione di inizio attività, per rientrare nel Regime dei Minimi dovranno darne comunicazione nel modello UNICO 2016.