Come dice il Tar di Lecce n. 1489/2017, dalla procedura selettiva non possono essere esclusi quelli che il nuovo sindaco vorrebbe mandare a casa perché nominati dal precedente, di segno politico opposto.
L’avviso viene impugnato lo stesso 11 agosto, dinanzi al Tar di Puglia – sede di Lecce, dagli amministratori delle due società partecipate che ne chiedono l’annullamento perché emesso sul presupposto -scrive la difesa – di una asserita automatica decadenza dalla carica dei ricorrenti, e invero -spiega l’avvocato Pietro Quinto – «non vi è decadenza a seguito di un nuovo sindaco né revoca per effetto del mutamento della gestione politica».
In primo luogo alle società pubbliche non può essere applicato il regime di prorogatio degli organi societari. Per quanto detto, appare legittimo che il Comune, prima della scadenza del mandato, emani un avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di amministratori in modo da evitare che, alla scadenza del mandato o alla revoca degli amministratori in carica, l’esercizio delle funzioni gestionali dell’ente possa subire un pregiudizio.
L’emanazione dell’avviso impugnato non abbia leso la posizione giuridica del ricorrente con riferimento allo jus officii, atteso che non risulta ad oggi pregiudicato l’esercizio della relativa funzione. Viceversa che l’impugnato provvedimento risulta lesivo della posizione del ricorrente nella parte in cui – senza giustificato motivo – preclude allo stesso la possibilità di partecipare all’avviso pubblico.
In allegato il testo della Sentenza.