La Quinta penale della Cassazione – sentenza n. 31676/17 – entra nel delicato e talvolta grigio rapporto tra impresa pubblica e privata: il Project Manager della Partecipata, nel caso specifico, risponde di reati propri?
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità cataloga il delitto di corruzione nella categoria dei reati «propri funzionali» perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest’ultimo, con la conseguenza che il delitto di corruzione passiva ricorre se l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo illecito comporta l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o è in qualche maniera a questi ricollegabile, mentre è escluso quando destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.
Pertanto è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
Il project manager di una società partecipata risponde dei reati propri del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio. A determinare la sussistenza del reato proprio non è tanto la qualifica formale ma piuttosto le funzioni espletate nel ruolo e, anche, quelle svolte all’interno della squadra incaricata di realizzare le opere previste dall’appalto.
In allegato il testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione.